Trasferimenti e Legge 104 art.21
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Trasferimenti e Legge 104 art.21
Sappiamo tutti che una volta entrati di ruolo si può chiedere il trasferimento già dopo il primo anno , previa disponibilità di posti, se si deve accudire un parente malato (Legge 104).
E se é lo stesso docente appena entrato di ruolo ad essere il titolare della Legge 104? Mettiamo che il docente xyz entra di ruolo nella provincia xyz che non é la sua provincia di residenza.
Mettiamo che ha una alta percentuale d'invalidità per una patologia grave (Legge 104 art.21) e necessita di frequenti controlli e cure mediche da svolgere nella sua provincia di residenza.
Dopo il primo anno di ruolo può ottenere il trasferimento per l'anno successivo per problemi di salute, é avvantaggiato nella sua richiesta rispetto ad altri? Cosa dice la normativa al riguardo?
saluti
Giulio
E se é lo stesso docente appena entrato di ruolo ad essere il titolare della Legge 104? Mettiamo che il docente xyz entra di ruolo nella provincia xyz che non é la sua provincia di residenza.
Mettiamo che ha una alta percentuale d'invalidità per una patologia grave (Legge 104 art.21) e necessita di frequenti controlli e cure mediche da svolgere nella sua provincia di residenza.
Dopo il primo anno di ruolo può ottenere il trasferimento per l'anno successivo per problemi di salute, é avvantaggiato nella sua richiesta rispetto ad altri? Cosa dice la normativa al riguardo?
saluti
Giulio
orsa99- Veterano/a
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Re: Trasferimenti e Legge 104 art.21
Ho trovato la risposta che cercavo:
Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2011/2012, a pag. 11 sta scritto:
" III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad
esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze
espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in
cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente
tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni."
Questo contratto, a quanto mi hanno detto al Csa, dovrebbe valere abche per i trasferimenti del 2012 (ma potrebbe essere modificato).
ciao
Giulio
Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2011/2012, a pag. 11 sta scritto:
" III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad
esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze
espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in
cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente
tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni."
Questo contratto, a quanto mi hanno detto al Csa, dovrebbe valere abche per i trasferimenti del 2012 (ma potrebbe essere modificato).
ciao
Giulio
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