RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
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RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Qualcuno ha proposte e istruzioni per il ricorso da presentare per la valutazione del servizio militare?
Lo può inserire in questa discussione, per favore?
Lo può inserire in questa discussione, per favore?
Ultima modifica di gialov il Ven Ott 23, 2009 8:17 pm - modificato 3 volte.
Ospite- Ospite
Risposta
gialov ha scritto:Qualcuno ha proposte e istruzioni per il ricorso da presentare per la valutazione del servizio militare?
Lo può inserire in questa discussione, per favore?
La prima cosa da fare è segnare il periodo nella scheda, questo è il primo passo.
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Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
PROFESSIONE INSEGNANTE
Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
di Libero Tassella
Il DM n. 42 dell’8.4.2009 è in contrasto anche con la legge 958/86.
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell’interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Recentemente ( luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 42 dell’8.4.2009 al comma 5 punto 3 , secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 42 8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 42/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.Libero Tassella
Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
di Libero Tassella
Il DM n. 42 dell’8.4.2009 è in contrasto anche con la legge 958/86.
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell’interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Recentemente ( luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 42 dell’8.4.2009 al comma 5 punto 3 , secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 42 8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 42/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.Libero Tassella
Ultima modifica di Libero Tassella il Ven Mag 01, 2009 1:14 pm - modificato 1 volta.
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Ecco la sentenza a cui facevo riferimento da orizzontescuola
Precariato: Sentenza TAR sulla valutazione del servizio militare
18 settembre 2008 - red
Una sentenza emanata nel luglio 2008 rischia di costringere il ministero a rivedere la tabella di valutazione dei titoli per il prossimo aggiornamento delle graduatorie per il 2009
La sentenza infatti stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, e dunque sempre valutabile nelle graduatorie, anche se non svolto in costanza di nomina, come finora previsto dal decreto sulle graduatorie ad esaurimento (DDG 16 marzo 2007: " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.)
La motivazione addotta: il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio
L'unica limitazione alla valutazione, secondo la sentenza, è data dal fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo
La sentenza
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater
composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Antonio Amicuzzi Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Desoindre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gorizia n.20;
contro
- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti di
- B non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
- della graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 – 3° fascia – pubblicata in data 20 luglio 2006 dal Centro Servizi Amministrativi della provincia di Bari, nella parte in cui non prevede l'assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva alla (voce Servizi) e l'assegnazione del punteggio relativo all'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado (voce Titoli).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l'Avvocato Desoindre per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Cesaroni.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame, il ricorrente abilitatosi ai sensi dell'art.1 lett. a) D.M. dell'8-11-2004 (corso speciale annuale riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, privi di abilitazione all'insegnamento, che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31 A, 32 A o 77A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), impugna la graduatoria permanente della provincia di Bari relativamente alla classe di concorso AJ77 — 3 Fascia (pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale) nella parte in cui non si conosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e neppure gli ulteriori 6 punti, previsti per la conseguita abilitazione.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di ricorso relativi alla:
1. Violazione dell'art. 485 co.7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Violazione dell'art. 8 co. 3 del 31.03.2005; Manifesta illogicità e travisamento dei fatti.
L'amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio depositando l'istanza del ricorrente, la tabella di valutazione dei titoli e l'atto impugnato.
Con ordinanza n. 5747 del 18 ottobre 2008 è stata accolta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
Chiamata all'Udienza di discussione, la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Entrambi i capi di doglianza del presente ricorso sono fondati.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Decreto Direttoriale impugnato, in violazione dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994, prevederebbe che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi.
Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004) potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.
Pertanto al ricorrente, avendo espletato il servizio militare nel 1993-1994 dopo il conseguimento del diploma di pianoforte di titolo di studio per l'accesso alla contestata graduatoria avvenuto in data 08-07-1992, in base alla tabella di valutazione dei titoli di servizio cui all'Allegato 3 del D.D 3 1-03-2005, gli sarebbe spettato il corrispondente punteggio.
L'art. 485 del DLT 297/1994 non risulterebbe quindi abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge.
Del tutto erroneamente probabilmente si sarebbe applicato l'art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall'art. 676 del citato Testo Unico Dl.gs. 297/1994, per cui il servizio militare di leva "…sono valutati nella stessa carriera …come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".
L'assunto è fondato.
La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).
Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio.
La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.
Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.
2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la violazione dell'art. 8co. 3 D.D. 31-03-2005 in relazione alla mancata attribuzione di punti spettanti a seguito dello scioglimento della riserva conseguente all'abilitazione, la quale sarebbe stata erroneamente considerata quale "nuovo titolo", la cui valutazione era vietata dalla normativa (come emergerebbe dalla risposta del C.S.A. di Bari al reclamo presentato dal ricorrente in data 24-07-2006) in base alla disposizione ministeriale (circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006) successiva all'impugnato bando concorsuale, secondo la quale non sarebbe ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile.
Al contrario, per il ricorrente, l'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado era esattamente quello per cui si chiedeva lo scioglimento della riserva e non configurava un altro nuovo e diverso titolo. Conclusivamente chiede che - in conseguenza della votazione conseguita - per le classi di concorso A031 e A032 (cfr. Allegato 2 bando concorsuale, punto A1), al suo titolo venga attribuito il punteggio fisso ed unico di 6 punti previsto dalla lettera H dell'Allegato 3 del citato D.D. 31.03.2005 (abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado).
L'assunto è fondato nei sensi che seguono.
Si deve osservare che l'art. 8, del D.D. 31-03-2005, dedicato alle ammissioni con riserva, prevedeva tra l'altro, che potessero essere inseriti "con riserva" nelle graduatorie permanenti gli iscritti al corso speciale abilitante (cfr. lett. c).
Il ricorrente, avendo conseguito come prescritto il titolo abilitante, aveva puntualmente e tempestivamente presentato domanda di scioglimento della riserva in data 7 giugno 2006 (cfr. all. 4 del deposito dell'Avvocatura erariale).
E' dunque la norma che consentiva "la riserva" a far escludere, sul piano logico, che l'abilitazione del ricorrente potesse essere considerata un titolo ulteriore.
Al contrario la presenza di una esplicita deroga collegata ai tempi sfalsati tra formazione delle graduatorie e conseguimento del titolo, imponeva la valutazione dell'abilitazione successivamente al suo conseguimento (con una prassi che del resto è comune anche ad altre fattispecie).
Pertanto ai sensi del primo paragrafo, primo periodo lett. a) della circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006 (cfr. all. n. 9 al fascicoli di parte ricorrente), il ricorrente andava incluso (cfr. secondo periodo) tra il personale "…..di cui alle lettere a) e b) a pieno titolo nelle graduatorie permanenti con effetto dall'a.s. 2006/07 in base alla posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio, ove spettanti. Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile".
In sostanza del tutto logicamente, il divieto della valutazione dei titoli concerneva tutti i nuovi titoli ad esclusione di quelli per il corso abilitante per cui, in relazione alla scansione obbligata dei calendari scolastici, era stata espressamente prevista la possibilità di una valutazione successiva.
Come esattamente ricordato anche dal ricorrente, il tenore del testo normativo non lascia dunque dubbi circa la valutabilità del titolo conseguito dal ricorrente in sede di scioglimento seguito dalla richiesta di scioglimento della riserva con la produzione del titolo abilitante.
In tali termini il motivo è fondato e deve essere accolto.
3. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e per l'effetto deve essere pronunciato l'annullamento degli atti impugnati ed il diritto della valutazione del servizio militare e del titolo di cui all'istanza di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
Le spese, in relazione alla novità relativa delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla:
-- il Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
-- i punteggi di servizio attribuiti al ricorrente in sede di graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 — 3 Fascia — pubblicata in data 20 Luglio 2006 dal Centro Servizi della provincia di Bari nella parte in cui non hanno computato la valutazione del servizio militare ed il titolo di cui all'istanza del ricorrente di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008 ed in prosecuzione in quella del 14 maggio 2008.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in Segreteria l'8 luglio 2008
18 settembre 2008 - red
Una sentenza emanata nel luglio 2008 rischia di costringere il ministero a rivedere la tabella di valutazione dei titoli per il prossimo aggiornamento delle graduatorie per il 2009
La sentenza infatti stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, e dunque sempre valutabile nelle graduatorie, anche se non svolto in costanza di nomina, come finora previsto dal decreto sulle graduatorie ad esaurimento (DDG 16 marzo 2007: " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.)
La motivazione addotta: il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio
L'unica limitazione alla valutazione, secondo la sentenza, è data dal fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo
La sentenza
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater
composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Antonio Amicuzzi Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Desoindre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gorizia n.20;
contro
- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti di
- B non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
- della graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 – 3° fascia – pubblicata in data 20 luglio 2006 dal Centro Servizi Amministrativi della provincia di Bari, nella parte in cui non prevede l'assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva alla (voce Servizi) e l'assegnazione del punteggio relativo all'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado (voce Titoli).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l'Avvocato Desoindre per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Cesaroni.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame, il ricorrente abilitatosi ai sensi dell'art.1 lett. a) D.M. dell'8-11-2004 (corso speciale annuale riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, privi di abilitazione all'insegnamento, che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31 A, 32 A o 77A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), impugna la graduatoria permanente della provincia di Bari relativamente alla classe di concorso AJ77 — 3 Fascia (pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale) nella parte in cui non si conosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e neppure gli ulteriori 6 punti, previsti per la conseguita abilitazione.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di ricorso relativi alla:
1. Violazione dell'art. 485 co.7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Violazione dell'art. 8 co. 3 del 31.03.2005; Manifesta illogicità e travisamento dei fatti.
L'amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio depositando l'istanza del ricorrente, la tabella di valutazione dei titoli e l'atto impugnato.
Con ordinanza n. 5747 del 18 ottobre 2008 è stata accolta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
Chiamata all'Udienza di discussione, la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Entrambi i capi di doglianza del presente ricorso sono fondati.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Decreto Direttoriale impugnato, in violazione dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994, prevederebbe che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi.
Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004) potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.
Pertanto al ricorrente, avendo espletato il servizio militare nel 1993-1994 dopo il conseguimento del diploma di pianoforte di titolo di studio per l'accesso alla contestata graduatoria avvenuto in data 08-07-1992, in base alla tabella di valutazione dei titoli di servizio cui all'Allegato 3 del D.D 3 1-03-2005, gli sarebbe spettato il corrispondente punteggio.
L'art. 485 del DLT 297/1994 non risulterebbe quindi abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge.
Del tutto erroneamente probabilmente si sarebbe applicato l'art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall'art. 676 del citato Testo Unico Dl.gs. 297/1994, per cui il servizio militare di leva "…sono valutati nella stessa carriera …come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".
L'assunto è fondato.
La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).
Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio.
La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.
Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.
2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la violazione dell'art. 8co. 3 D.D. 31-03-2005 in relazione alla mancata attribuzione di punti spettanti a seguito dello scioglimento della riserva conseguente all'abilitazione, la quale sarebbe stata erroneamente considerata quale "nuovo titolo", la cui valutazione era vietata dalla normativa (come emergerebbe dalla risposta del C.S.A. di Bari al reclamo presentato dal ricorrente in data 24-07-2006) in base alla disposizione ministeriale (circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006) successiva all'impugnato bando concorsuale, secondo la quale non sarebbe ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile.
Al contrario, per il ricorrente, l'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado era esattamente quello per cui si chiedeva lo scioglimento della riserva e non configurava un altro nuovo e diverso titolo. Conclusivamente chiede che - in conseguenza della votazione conseguita - per le classi di concorso A031 e A032 (cfr. Allegato 2 bando concorsuale, punto A1), al suo titolo venga attribuito il punteggio fisso ed unico di 6 punti previsto dalla lettera H dell'Allegato 3 del citato D.D. 31.03.2005 (abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado).
L'assunto è fondato nei sensi che seguono.
Si deve osservare che l'art. 8, del D.D. 31-03-2005, dedicato alle ammissioni con riserva, prevedeva tra l'altro, che potessero essere inseriti "con riserva" nelle graduatorie permanenti gli iscritti al corso speciale abilitante (cfr. lett. c).
Il ricorrente, avendo conseguito come prescritto il titolo abilitante, aveva puntualmente e tempestivamente presentato domanda di scioglimento della riserva in data 7 giugno 2006 (cfr. all. 4 del deposito dell'Avvocatura erariale).
E' dunque la norma che consentiva "la riserva" a far escludere, sul piano logico, che l'abilitazione del ricorrente potesse essere considerata un titolo ulteriore.
Al contrario la presenza di una esplicita deroga collegata ai tempi sfalsati tra formazione delle graduatorie e conseguimento del titolo, imponeva la valutazione dell'abilitazione successivamente al suo conseguimento (con una prassi che del resto è comune anche ad altre fattispecie).
Pertanto ai sensi del primo paragrafo, primo periodo lett. a) della circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006 (cfr. all. n. 9 al fascicoli di parte ricorrente), il ricorrente andava incluso (cfr. secondo periodo) tra il personale "…..di cui alle lettere a) e b) a pieno titolo nelle graduatorie permanenti con effetto dall'a.s. 2006/07 in base alla posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio, ove spettanti. Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile".
In sostanza del tutto logicamente, il divieto della valutazione dei titoli concerneva tutti i nuovi titoli ad esclusione di quelli per il corso abilitante per cui, in relazione alla scansione obbligata dei calendari scolastici, era stata espressamente prevista la possibilità di una valutazione successiva.
Come esattamente ricordato anche dal ricorrente, il tenore del testo normativo non lascia dunque dubbi circa la valutabilità del titolo conseguito dal ricorrente in sede di scioglimento seguito dalla richiesta di scioglimento della riserva con la produzione del titolo abilitante.
In tali termini il motivo è fondato e deve essere accolto.
3. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e per l'effetto deve essere pronunciato l'annullamento degli atti impugnati ed il diritto della valutazione del servizio militare e del titolo di cui all'istanza di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
Le spese, in relazione alla novità relativa delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla:
-- il Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
-- i punteggi di servizio attribuiti al ricorrente in sede di graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 — 3 Fascia — pubblicata in data 20 Luglio 2006 dal Centro Servizi della provincia di Bari nella parte in cui non hanno computato la valutazione del servizio militare ed il titolo di cui all'istanza del ricorrente di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008 ed in prosecuzione in quella del 14 maggio 2008.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in Segreteria l'8 luglio 2008
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Libero Tassella ha scritto:Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
PROFESSIONE INSEGNANTE
Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
di Libero Tassella
Il DM n. 42 dell’8.4.2009 è in contrasto anche con la legge 958/86.
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell’interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Recentemente ( luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 42 dell’8.4.2009 al comma 5 punto 3 , secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 42 8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; in caso di mancata valutazione, esperire tutte le previste procedure, prima del reclamo e poi sulle definitive il ricorso giurisdizionale, ricorso che ha già visto soccombente l’Amministrazione nel luglio 2008.
Libero Tassella
coma mai solo dopo il 30.1.1987 ?
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Lo prevede la legge
Lo prevede la legge, mi auguro che quest'anno molti colleghi aprrino gli occhi e anche il portafogli, si tratta quasi sicuramente di fare un ricorso al TAR , ma sono punti 12 sicuri.
Preparerò un documento, ma la rete Precari e le varie associazioni devono fare pressioni presso i politici affinchè sia modificato il DM , che dovrebbe rispettare una legge, intanto i sindacati dormono sogni d'oro.
Libero
Preparerò un documento, ma la rete Precari e le varie associazioni devono fare pressioni presso i politici affinchè sia modificato il DM , che dovrebbe rispettare una legge, intanto i sindacati dormono sogni d'oro.
Libero
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Ok, Libero. Dacci istruzioni operative.
Grazieeeee!
Grazieeeee!
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Per Gialov
gialov ha scritto:Ok, Libero. Dacci istruzioni operative.
Grazieeeee!
Gialov, nell'articolo ho dato istruzioni operative, comunque consultate un legale di vostra fiducia, se è del caso di impugnare già da adesso il DM al TAR Lazio o dopo non aver ottenuto il punteggio. In privato ti posso fornire il recapito di un legale per un consulto.
Oggi bisogna contattare la politica per far modificare il DM nella parte in cui è in contrasto con la legge, senza la necessità di fare ricorso.
Libero
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Precisazione
Ho parlato con l'avvocato, bisogna impugnare il DM al TAR Lazio entro 60 gg dalla pubblicazione del decreto sulla gazzetta Ufficiale.
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Ma bisogna farlo autonomamente o professioneinsegnante darà il via ad un ricorso a cui si può aderire?
Il primo passo è comunque questo:
giusto?
Il primo passo è comunque questo:
dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958;
giusto?
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Risposta.
maurizio1977 ha scritto:Ma bisogna farlo autonomamente o professioneinsegnante darà il via ad un ricorso a cui si può aderire?
Il primo passo è comunque questo:dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958;
giusto?
Professione Insegnante ha fatto informazione a tutto tondo sulla vicenda ( tutti dormivano) , ma non ha una strutture legale e non so se la riusciremo a costruire, io consiglio di rivolgersi a legali di fiducia, in privato vi posso fornire qualche indicazione di Napoli, comunque attenzione a ricorrere entro 60 gg , altrimenti poi vi troverete con le mani legate.
Per esperienza conosco le difficoltà di ricorsi collettivi, ma su questo non dovrebbe essere complesso, il forum o i nostri forum potrebbero fare da catalizzatori.
Libero
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Bene, allora tocca muoversi, so che ddr ha più volte citato un avvocato che si occupa di materie di questo tipo, magari potrebbe contattarlo e chiedergli di mettere su il ricorso collettivo.
Però forse questo argomento va messo in primo piano, che ne pensa gialov?
Però forse questo argomento va messo in primo piano, che ne pensa gialov?
maurizio1977- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
ok, ragazzi, fatto!
Ho inserito il servizio nel modello, con la dicitura proposta da Libero.
Ho anche contattato un avvocato, anche se i tempi sono stretti (5 maggio).
Andrò avanti con coraggio e vi farò sapere.
Intanto, sarebbe utile iniziare a preparare una bozza di ricorso da spedire entro i fatidici cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in caso di mancata valutazione. Credo che si possa partire dal promemoria di Professioneinsegnante.
Libero, che ne dici?
Ho inserito il servizio nel modello, con la dicitura proposta da Libero.
Ho anche contattato un avvocato, anche se i tempi sono stretti (5 maggio).
Andrò avanti con coraggio e vi farò sapere.
Intanto, sarebbe utile iniziare a preparare una bozza di ricorso da spedire entro i fatidici cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in caso di mancata valutazione. Credo che si possa partire dal promemoria di Professioneinsegnante.
Libero, che ne dici?
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gialov ha scritto:ok, ragazzi, fatto!
Ho inserito il servizio nel modello, con la dicitura proposta da Libero.
Ho anche contattato un avvocato, anche se i tempi sono stretti (5 maggio).
Andrò avanti con coraggio e vi farò sapere.
Intanto, sarebbe utile iniziare a preparare una bozza di ricorso da spedire entro i fatidici cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in caso di mancata valutazione. Credo che si possa partire dal promemoria di Professioneinsegnante.
Libero, che ne dici?
OK, ma il ricorso al TAR va fatto entro 60 gg dalla pubblicazione su GU come mai questo termine così stretto che dici di un mese?
In ogni caso sto prendendo un contatto a Napoli e uno a Milano per i legali, ma comunque organizzatevi anche voi.
Nel modello G1 a tipo di servizio non barrare la casellina , mettere un asterisco e la dicitura.
Cancellare Istituzione scolastica e specificare dove si è fatto il servizio militare di leva.
Libero
Ricordate che sono punti 12 che vi spettano e ancora una volta un DM ignora la legge e per un diritto i cittadini devono pagare, Bisogerebbe fare un documento e inviarelo ai politici e ai sindacati che quando hanno avuto in mano il testo del DM hanno fatto finta di addormentarsi.
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Libero Tassella ha scritto:
Nel modello G1 a tipo di servizio non barrare la casellina , mettere un asterisco e la dicitura.
Cancellare Istituzione scolastica e specificare dove si è fatto il servizio militare di leva.
Libero
Io ho inserito semplicemente l'anno scolastico corrispondente al mio servizio, e al posto di "istituzione scolastica" ho inserito la dicitura che hai suggerito. Non ho inserito il luogo dove ho svolto il servizio. E' importante? Io ho svolto il servizio in una provincia diversa da quella in cui mi iscrivo a pettine. Rientra per caso nella fattispecie del decreto del servizio prestato fuori provinci (e quindi non valutabile), oppure il servizio militare è valutabile "a prescindere"?
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gialov ha scritto:Libero Tassella ha scritto:
Nel modello G1 a tipo di servizio non barrare la casellina , mettere un asterisco e la dicitura.
Cancellare Istituzione scolastica e specificare dove si è fatto il servizio militare di leva.
Libero
Io ho inserito semplicemente l'anno scolastico corrispondente al mio servizio, e al posto di "istituzione scolastica" ho inserito la dicitura che hai suggerito. Non ho inserito il luogo dove ho svolto il servizio. E' importante? Io ho svolto il servizio in una provincia diversa da quella in cui mi iscrivo a pettine. Rientra per caso nella fattispecie del decreto del servizio prestato fuori provinci (e quindi non valutabile), oppure il servizio militare è valutabile "a prescindere"?
Va dichiarato il servizio dove si è svolto, non vuol dir niente la dicitura che ques'anno è comparsa sulla scheda che vieterebbe di cumulare il servizio prestato in ciascun anno in province diverse,ad es 2007/2008 1 mese un provincia di Catania e 5 mesi in provincia di Palermo, una norma stessa, allorquando è lo stesso DDG che ha previsto la possibilità di presenatre domande in grad istituto in una provincia e in graduatoria provinciale in un'altra.
Libero.
In privato ho inviato un riferimento di Avvocato.
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Bene così! A proposito: io ho svolto il servizio civile sostitutivo di quello militare presso l'ufficio dei servizi sociali di un comune, ovviamente prime di laurearmi, va bene uguale?
maurizio1977- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
maurizio1977 ha scritto:Bene così! A proposito: io ho svolto il servizio civile sostitutivo di quello militare presso l'ufficio dei servizi sociali di un comune, ovviamente prime di laurearmi, va bene uguale?
il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987 deve essere stato prestato con il possessso del titolo di studio che ti permette di insegnare, cioè dopo il suo conseguimento.
Libero
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Io spero che riusciremo ad organizzarci e a fare un ricorso unico. Se ognuno dovesse fare un ricorso in maniera autonoma faremmo solo una gran confusione. Inoltre se il ricorso di qualcuno dovesse essere male organizzato potrebbe pregiudicare le sentenze degli altri.
salvo74- Novizio/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Se mi mandate un messaggio in pvt vi manda la mail dell'avv. con il quale stiamo facendo il ricorso.
Scusate il ritardo con il quale ho risposto ma sono stato fuori per il ponte.
Scusate il ritardo con il quale ho risposto ma sono stato fuori per il ponte.
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Ricorsi
salvo74 ha scritto:Io spero che riusciremo ad organizzarci e a fare un ricorso unico. Se ognuno dovesse fare un ricorso in maniera autonoma faremmo solo una gran confusione. Inoltre se il ricorso di qualcuno dovesse essere male organizzato potrebbe pregiudicare le sentenze degli altri.
Vi mando due riferimenti uno su Napoli e uno su milano, presto conto di metterli su Professione Insegnante.
Libero
Libero Tassella- Esperto/a
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Riferimento avvocato ( PRIMO RIFERIMENTO NAPOLI)
L'AVVOCATO GIà CONOSCE IL PROBLEMA E AVRA' LA MIA CONSULENZA TECNICA
PROFESSIONE INSEGNANTE
Riferimento avvocato da Napoli
RICORSO SERVIZIO MILITARE
AVV. VALERIA COPPOLA
coppola-valeria@libero.it
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servizio militare
::: :0calma:
scusate ho letto che dobbiamo chiedere tutti di aver riconosciuto il punteggio per militare riempiendo la sezione "nuovi titoli"ora invece vedo scritto che bisognsa fare ricorso :coccio: allora mi chiedo???!! dobbiamo e possiamo chiedere il riconoscimento già sull'istanza di aggiornamento? o dobbiamo fare il ricorso e pooi fra due tre anni avere il riconoscimento???
Grazie Amedeo :sunny:
scusate ho letto che dobbiamo chiedere tutti di aver riconosciuto il punteggio per militare riempiendo la sezione "nuovi titoli"ora invece vedo scritto che bisognsa fare ricorso :coccio: allora mi chiedo???!! dobbiamo e possiamo chiedere il riconoscimento già sull'istanza di aggiornamento? o dobbiamo fare il ricorso e pooi fra due tre anni avere il riconoscimento???
Grazie Amedeo :sunny:
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Risposta
amedeo ha scritto:::: :0calma:
scusate ho letto che dobbiamo chiedere tutti di aver riconosciuto il punteggio per militare riempiendo la sezione "nuovi titoli"ora invece vedo scritto che bisognsa fare ricorso :coccio: allora mi chiedo???!! dobbiamo e possiamo chiedere il riconoscimento già sull'istanza di aggiornamento? o dobbiamo fare il ricorso e pooi fra due tre anni avere il riconoscimento???
Grazie Amedeo :sunny:
Sì la premessa è richiederlo sulla domanda, secondo le modalità che vi ho indicato, ma se non impugni il decreto, entro i 60 gg dalla sua pubblicazione, la tua richiesta, credimi, resterà lettera morta .
Per questo vi ho indicato un riferimento legale, badate che il ricorso è sempre insdiviuale, chi lo fa ha i 12 punti che no, no; a meno che nei prossimi giorni il Ministero cambi idea e modifichi il M, cosa che non credo proprio.
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Scusi, Libero, ma mi sfugge il riferimento dell'avvocato di Milano.
salvo74- Novizio/a
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valutazione servizio di leva
IMPORTANTISSIMO.....proprio oggi ho parlato con il mio sindacato (lo snals) riguardo la valutazione del servizio di leva. lo snals come sindacato sta presentando ricorso al tar del lazio per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva. E' NECESSARIO, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO, FARE RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE AL CSA DI COMPETENZA. successivamente, se verrà rigettata, si farà ricorso al TAR del LAZIO che, come già successo, accetterà la nostra richiesta. PIU' SIAMO, MEGLIO E'. .... pagheremo meno spese legali....
giovanni ragusa- Novizio/a
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I Saldi e i cappelli
salvo74 ha scritto:Scusi, Libero, ma mi sfugge il riferimento dell'avvocato di Milano.
giovanni ragusa ha scritto:IMPORTANTISSIMO.....proprio oggi ho parlato con il mio sindacato (lo snals) riguardo la valutazione del servizio di leva. lo snals come sindacato sta presentando ricorso al tar del lazio per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva. E' NECESSARIO, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO, FARE RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE AL CSA DI COMPETENZA. successivamente, se verrà rigettata, si farà ricorso al TAR del LAZIO che, come già successo, accetterà la nostra richiesta. PIU' SIAMO, MEGLIO E'. .... pagheremo meno spese legali....
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-Scusi, Libero, ma mi sfugge il riferimento dell'avvocato di Milano. Sto cercando un riferimento su Milano.
Bravo lo SNALS, IL SUO legge miei scritti e propone ricorsi per ALTRI iscritti, complimenti, lavoro per i sindacati,
SULLE MIE IDEE ALTRI CI METTONO CAPPELLI
; pensavo di lavorare per i precari.Io credo che comunque bisogna impugnare prima INDIVIDUALMENTE il decreto per avere poi il cammino in discesa, ALTRIMENTI LO AVRETE IN SALITA
A queso punto il mio compito l'ho svolto, ho elaborato un'ipotesi argomentata, ho dato suggerimenti PRATICI, ho segnalato uno studio legale.
A questo punto il mio compito l'ho svolto, VERO Gialov?
Aspettiamo altri saldi da iscritti ad altri sindacati. Per uteriori iformazioni se credete fate riferimento a Professione Insegnante
Passo e chiudo.
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un tassella qualunque
Ci domandiamo che cosa abbia fatto il sindacato quando ha avuto in mano un decreto che non rispettava la legge nella lunga fase di concertazione, perchè non ha prevenuto i ricorsi.
Comunque, cari colleghi, le prossime volte metterò in evidenza solo i titoli delle iniziative, non ci sto a farmi piratare le idee, mi domando perchè non l'abbiano fatto la scorsa tornata questo c.. di ricorso, ci voleva un libero tassella qualunque per aprirvi gli occhi, visto che i sindacati ve li avevano foderati.
Comunque, cari colleghi, le prossime volte metterò in evidenza solo i titoli delle iniziative, non ci sto a farmi piratare le idee, mi domando perchè non l'abbiano fatto la scorsa tornata questo c.. di ricorso, ci voleva un libero tassella qualunque per aprirvi gli occhi, visto che i sindacati ve li avevano foderati.
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Con tutto il rispetto, io non credo sia il momento delle arrabbiature, anche se mi rendo conto che sentirsi rubare le idee dà molto fastidio. E' il momento in cui si lavora concretamente per arrivare alla soluzione, da parte di tutti. Certo, non credo che nessuno abbia mai pensato a tutto questo; io che sono un Salvo qualunque ci avevo già pensato nel 2005, credo, quando nella tabella di valutazione venne eliminata l'ipotesi della valutazione del servizio militare. E questo avvenne perchè si uni' il fronte femminile trasversale e quello dei pacifisti. Come mai nessuno protesto' allora? E inoltre già qualche tempo fa, quando lessi il discorso della sentenza TAR 2008 pensai:" come mai nessuno reclamizza tutto questo? come mai Orizzontescuola che è sempre così puntuale nel segnalare tutti i problemi, (e i ricorsi dell'ANIEF campeggiano ogni giorno sulla prima pagina) non parla di questo, o forse esiste un solo articolo in proposito? Perchè ci si sta organizzando solo adesso visto che la sentenza è del 2008 e siamo nel 2009?
Allora...io penso che sia plausibile che qualcun altro abbia già pensato a fare ricorso, e io stesso ho trovato per fortuna questo Forum, ma per non saper ne' leggere ne' scrivere avrei proprio operato per come ha suggerito il Prof. Libero, perchè mi sembra la soluzione piu' logica. Devo dire che seguendo il mio istinto avrei fatto ricorso solo dopo la non avvenuta valutazione da parte del CSA, ma io non sono un esperto; se decido di affidarmi a degli esperti, (avvocati, prof. Libero) chiaramente seguo le loro indicazioni.
Io credo quindi che possiamo anche cercare di sorvolare su alcuni fatti spiacevoli, perchè è nell'interesse di tutti arrivare al nostro fine senza dividerci ulteriormente. Lasciamo pure fare ai sindacati quello che vogliono, (che tanto mi sto rendendo conto che di indicazioni sbagliate in questi giorni ne danno a volontà) e cerchiamo di restare uniti noi
Allora...io penso che sia plausibile che qualcun altro abbia già pensato a fare ricorso, e io stesso ho trovato per fortuna questo Forum, ma per non saper ne' leggere ne' scrivere avrei proprio operato per come ha suggerito il Prof. Libero, perchè mi sembra la soluzione piu' logica. Devo dire che seguendo il mio istinto avrei fatto ricorso solo dopo la non avvenuta valutazione da parte del CSA, ma io non sono un esperto; se decido di affidarmi a degli esperti, (avvocati, prof. Libero) chiaramente seguo le loro indicazioni.
Io credo quindi che possiamo anche cercare di sorvolare su alcuni fatti spiacevoli, perchè è nell'interesse di tutti arrivare al nostro fine senza dividerci ulteriormente. Lasciamo pure fare ai sindacati quello che vogliono, (che tanto mi sto rendendo conto che di indicazioni sbagliate in questi giorni ne danno a volontà) e cerchiamo di restare uniti noi
salvo74- Novizio/a
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salvo74 ha scritto:Con tutto il rispetto, io non credo sia il momento delle arrabbiature, anche se mi rendo conto che sentirsi rubare le idee dà molto fastidio. E' il momento in cui si lavora concretamente per arrivare alla soluzione, da parte di tutti. Certo, non credo che nessuno abbia mai pensato a tutto questo; io che sono un Salvo qualunque ci avevo già pensato nel 2005, credo, quando nella tabella di valutazione venne eliminata l'ipotesi della valutazione del servizio militare. E questo avvenne perchè si uni' il fronte femminile trasversale e quello dei pacifisti. Come mai nessuno protesto' allora? E inoltre già qualche tempo fa, quando lessi il discorso della sentenza TAR 2008 pensai:" come mai nessuno reclamizza tutto questo? come mai Orizzontescuola che è sempre così puntuale nel segnalare tutti i problemi, (e i ricorsi dell'ANIEF campeggiano ogni giorno sulla prima pagina) non parla di questo, o forse esiste un solo articolo in proposito? Perchè ci si sta organizzando solo adesso visto che la sentenza è del 2008 e siamo nel 2009?
Allora...io penso che sia plausibile che qualcun altro abbia già pensato a fare ricorso, e io stesso ho trovato per fortuna questo Forum, ma per non saper ne' leggere ne' scrivere avrei proprio operato per come ha suggerito il Prof. Libero, perchè mi sembra la soluzione piu' logica. Devo dire che seguendo il mio istinto avrei fatto ricorso solo dopo la non avvenuta valutazione da parte del CSA, ma io non sono un esperto; se decido di affidarmi a degli esperti, (avvocati, prof. Libero) chiaramente seguo le loro indicazioni.
Io credo quindi che possiamo anche cercare di sorvolare su alcuni fatti spiacevoli, perchè è nell'interesse di tutti arrivare al nostro fine senza dividerci ulteriormente. Lasciamo pure fare ai sindacati quello che vogliono, (che tanto mi sto rendendo conto che di indicazioni sbagliate in questi giorni ne danno a volontà) e cerchiamo di restare uniti noi
E allora per non vedersi attribuito il servizio dopo anni, bisogna impugnare subito il decreto ( entro 60 gg dalla pubblicazione sul GU), inoltre per precisare, io avevo già posto il problema su italia oggi lo scorso anno, l'ho ribadito per la mobilità dei docenti di ruolo, e l'ho ribadito ancora adesso come Professione Insegnante, cercando di diffondere al massimo la notizia.
Libero
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servizio militare
egr. prof. Libero
io sapevo che dopo vari ricorsi vinti al TA.R. per lo stesso motivo,per poter avere il riconscimento esteso a tutti, si deve fare ricorso al Condsiglio di Stato, come è avvenuto per il riconocimento di 12 punti per servizio militare uguali per tutti e per anno solare e non scolastico,infetti solo con la sentenza delC.S. nelle graduatorie di terza fascia di Circ. e Ist.tutti hanno avuto 12 punti,senza creare discriminazioni.Perchè non fare direttamente ricorso al Consiglio di Stato'????
Grazie Amedeo
io sapevo che dopo vari ricorsi vinti al TA.R. per lo stesso motivo,per poter avere il riconscimento esteso a tutti, si deve fare ricorso al Condsiglio di Stato, come è avvenuto per il riconocimento di 12 punti per servizio militare uguali per tutti e per anno solare e non scolastico,infetti solo con la sentenza delC.S. nelle graduatorie di terza fascia di Circ. e Ist.tutti hanno avuto 12 punti,senza creare discriminazioni.Perchè non fare direttamente ricorso al Consiglio di Stato'????
Grazie Amedeo
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Precisazione
amedeo ha scritto: egr. prof. Libero
io sapevo che dopo vari ricorsi vinti al TA.R. per lo stesso motivo,per poter avere il riconscimento esteso a tutti, si deve fare ricorso al Condsiglio di Stato, come è avvenuto per il riconocimento di 12 punti per servizio militare uguali per tutti e per anno solare e non scolastico,infetti solo con la sentenza delC.S. nelle graduatorie di terza fascia di Circ. e Ist.tutti hanno avuto 12 punti,senza creare discriminazioni.Perchè non fare direttamente ricorso al Consiglio di Stato'????
Grazie Amedeo
A me questo non risulta, ha dato delle indicazioni corrette su questa lista, indicazione precisa del servizio sulla scheda ( Mod 1 e 2) e ricorso al TAR Lazio; d'altra parte ho anche dato un riferimento legale, potete chiedere, non essendo io un legale, poi ognuno faccia quel che vuole, e quel che crede, ma comunque tenete conto dei tempi, 60gg dalla pubblicaziobne del DM sulla GU per il ncessario ricorso al TAR e il tempo, credetemi, non è molto. Mi auguro per voi che dalla flosofia si passi all'azione, altrimenti resterete con un lugno di mosche in mano. Io il mio compito l'ho svolto.
Io se fossi interessato ai 12 punti seguirei la trada indicata, del resto, colleghi, sono 12 punti.
Libero Tassella- Esperto/a
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Ancora una informazione, io che ho svolto il servizio militare nel corso di 2 anni scolastici, qualora la sentenza dovesse avere esito positivo quanti punti mi dovrebbero essere ricnosciuti.
Per intanto io l'ho messo come servizio nei 2 anni: 92-93 e 93-94
Per intanto io l'ho messo come servizio nei 2 anni: 92-93 e 93-94
Ospite- Ospite
RISPOSTA
ddr67 ha scritto:Ancora una informazione, io che ho svolto il servizio militare nel corso di 2 anni scolastici, qualora la sentenza dovesse avere esito positivo quanti punti mi dovrebbero essere ricnosciuti.
Per intanto io l'ho messo come servizio nei 2 anni: 92-93 e 93-94
C'è una sentenza ( riguarda però le graduatorie d'Istituto;, ( ricorso gestito proprio dall'ufficio legale di cui vi ho fornito un riferimento) viene riconosciuto un solo anno scolastico.
rICORDATE CHE IL SERVIZIO DEVE ESSERE STATO EFFETTUATO DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO.
LIBERO
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Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Meglio che niente
Per il servizio dopo il titolo di studio conseguito questo è chiaro.
Per il servizio dopo il titolo di studio conseguito questo è chiaro.
Ospite- Ospite
Re: RICORSO per la valutazione del servizio militare. Proposte e istruzioni
Io ho svolto il servizio militare dal 18.12.2001 al 17.10.2002.
Essendo il servizio svolto a cavallo di due anni, mi consigliate comunque di sdoppiare gli anni in 2000/2002 e 2002/2003 o lascio solo 2001/2002 ? Io direi, intanto, di dichiarare entrambi gli anni, in attesa della sentenza; qual è il vostro parere? oppure potrebbe essere penalizzante in quanto potrebbero cancellare di ufficio uno dei due anni scolastici, magari quello in cui si avrebbe più punteggio?
Un altro dubbio, il servizio militare andrebbe valutato mese per mese, attribuendo 2 punti per ciascun mese fino ad un massimo di 12 (come il servizio nelle scuole), oppure globalmente, il servizio è valutato di per sè 12 punti?
Essendo il servizio svolto a cavallo di due anni, mi consigliate comunque di sdoppiare gli anni in 2000/2002 e 2002/2003 o lascio solo 2001/2002 ? Io direi, intanto, di dichiarare entrambi gli anni, in attesa della sentenza; qual è il vostro parere? oppure potrebbe essere penalizzante in quanto potrebbero cancellare di ufficio uno dei due anni scolastici, magari quello in cui si avrebbe più punteggio?
Un altro dubbio, il servizio militare andrebbe valutato mese per mese, attribuendo 2 punti per ciascun mese fino ad un massimo di 12 (come il servizio nelle scuole), oppure globalmente, il servizio è valutato di per sè 12 punti?
ghost78- Novizio/a
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valutazione servizio militare
se permettete un mio modesto parere, stando alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si espresso:"l'attrbuzione per il servizio militare a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici va valutato sempre ed esclusivamente 12 punti." :?: non capisco perchè nelle graduatorie permanenti dovrebbe essere calcolato diversamente, si creerebbe una ennesima discriminazione :coccio:
ciao a tutti Amedeo
ciao a tutti Amedeo
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TAM TAM
amedeo ha scritto: se permettete un mio modesto parere, stando alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si espresso:"l'attrbuzione per il servizio militare a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici va valutato sempre ed esclusivamente 12 punti." :?: non capisco perchè nelle graduatorie permanenti dovrebbe essere calcolato diversamente, si creerebbe una ennesima discriminazione :coccio:
ciao a tutti Amedeo
Il servizio militare è valutato un anno scolstico 12 punti quindi mettere un anno.
La sentenza del consiglio di stato è venuta dopo una sentenza al TAR vinta dallo studio di cui vi ho dato il riferimento.
Comunque colleghi il tempo stringe.
Ricapitolando:
Compilazione dei Modelli 1 o 2 con l'indicazione del servizio secondo quando vi ho indicato, è la condizione indispensabile ( si valuta solo un anno, e il servizio deve essere prestato dopo il titolo)
Entro 60 gg dalla pubblicazione del DM 42/2009, impugnare al TAR nella parte che prevede la valutazione del servizio militare solo in costanza di impiego.
Vi consiglio di divulgare la notizia, un ricorso con più persone potrebbe essere conveniente, ma in questo caso ( 12 punti) non vale la pena spesso badare al discorso economico, bisogna affidarsi a legali competenti IN legislazione scolastica.
E soprattutto evitare ( STO RICEVENDO MISSIVE IN PRIVATO) dove tutti si picccano di essere più esperti dell'allenatore di turno della Nazionale.
Io mi domanop e vi domando come mai negli anni passati avete soprasseduto, vi ricoro che il ricorso è nominativo, i benefici vanno a chi ha fatto il ricorso e non per chi ha amndato avanti gli altri ed è rimasto a guardare.
Libero
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Ecco quanto pubblicai sul forum " Gli amici del precariota" fin da settembre, riinviando gli interessati a questo aggiornamento 20009/2011
http://www.professioneinsegnante.it/forum/viewtopic.php?t=5312
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forum
Libero Tassella ha scritto:Ecco quanto pubblicai sul forum " Gli amici del precariota" fin da settembre, riinviando gli interessati a questo aggiornamento 20009/2011
http://www.professioneinsegnante.it/forum/viewtopic.php?t=5312
Gent.le Prof. credo di essermi iscritto al forum, ma quando cerco di entrare mi dice errato come posso fare per sapere se mi sono iscritto.
Grazie
Amedeo
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Risposata
amedeo ha scritto:Libero Tassella ha scritto:Ecco quanto pubblicai sul forum " Gli amici del precariota" fin da settembre, riinviando gli interessati a questo aggiornamento 20009/2011
http://www.professioneinsegnante.it/forum/viewtopic.php?t=5312
Gent.le Prof. credo di essermi iscritto al forum, ma quando cerco di entrare mi dice errato come posso fare per sapere se mi sono iscritto.
Grazie
Amedeo
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Aggiornamento
So che già è stato contattato l'ufficio legale a Napoli, lunedì metteremo in rete la piattaforma legale con due riferimenti
napoli per i docenti del centro su e Milano per i docenti del centro nord
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Ricorsi servizio militare -iniziativa legale da parte di Professione Insegnante
08-05 Iniziativa legale per il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il 30.1.1987. In considerazione del gran numero di richieste pervenute, il Gruppo Professione Insegnante ha deciso di conferire mandato allo Studio Legale Songini di Milano e all'avvocato Valeria Coppola di Napoli, per la presentazione di un ricorso collettivo finalizzato al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il 30 gennaio 1987. Si ricorda a quanti intendono eventualmente aderire, di richiedere comunque il riconoscimento del punteggio in occasione della presentazione della domanda di aggiornamento, condizione indispensabile per poter opporre il successivo ricorso. Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo ricorsi@professioneinsegnante.it , indicando cognome, nome, provincia di residenza e recapito telefonico
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Istruzioni per chi partecipa al ricorso
Iniziativa legale per il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il 30.1.1987.
ISTRUZIONI SU COME COMPILARE I MODELLI
E ALTRE INDICAZIONI
Di seguito le istruzioni su come compilare il Modello 1 e il Modello 2 per i docenti che chiedono per il 2009/2011 la valutazione del servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo, prestato non in costanza di lavoro, e intendono partecipare al ricorso promosso da Professione Insegnante per il riconoscimento in graduatoria di tale servizio ( 12 punti). Il servizio, indipendentemente dalla sua durata, non potrà essere valutato più di punti 12 ( pari ad un anno di servizio); in caso di inclusione in più graduatorie, l’aspirante/ricorrente sceglierà la graduatoria alla quale attribuire il servizio.
• Prerequisito, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo deve essere prestato con il possesso del titolo di studio che dà accesso alla tipologia di posto o alla classe di concorso e deve essere stato prestato dopo il 30.1.1987.
• Compilazione ( istruzioni operative)
Mod 1 docenti di prima e seconda fascia e di strumento musicale sez. E, indicare l’anno scolastico corrispondente al servizio svolto, alla tipologia di servizio aggiungere in calce la dicitura “ servizio militare di leva/civile sostitutivo, prestato non in costanza di rapporto di impiego, valutabile ex art 20 legge 958/86, indicare il periodo dal…….. al…………. (inizio e fine servizio militare di leva/civile sostitutivo), al posto di istituzione scolastica, indicare analiticamente dove si è svolto il servizio.
Per i docenti di terza fascia valgono le stesse indicazioni da riportare nella sez G.
Mod 2 Valgono le medesime indicazioni da riportare nella sez E.
• Per i docenti che hanno già inviato la domanda di iscrizione/aggiornamento/scelta ulteriore sedi, e intendono partecipare al nostro ricorso, si consiglia ( scadenza 11 maggio ) di riinviare i modelli, con in allegato una dichiarazione in cui afferma che la nuova domanda annulla e sostituisce in toto la precedente, già inviata con raccomandata A/R n….. del, o consegnata a mano con ricevuta n……
ISTRUZIONI SU COME COMPILARE I MODELLI
E ALTRE INDICAZIONI
Di seguito le istruzioni su come compilare il Modello 1 e il Modello 2 per i docenti che chiedono per il 2009/2011 la valutazione del servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo, prestato non in costanza di lavoro, e intendono partecipare al ricorso promosso da Professione Insegnante per il riconoscimento in graduatoria di tale servizio ( 12 punti). Il servizio, indipendentemente dalla sua durata, non potrà essere valutato più di punti 12 ( pari ad un anno di servizio); in caso di inclusione in più graduatorie, l’aspirante/ricorrente sceglierà la graduatoria alla quale attribuire il servizio.
• Prerequisito, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo deve essere prestato con il possesso del titolo di studio che dà accesso alla tipologia di posto o alla classe di concorso e deve essere stato prestato dopo il 30.1.1987.
• Compilazione ( istruzioni operative)
Mod 1 docenti di prima e seconda fascia e di strumento musicale sez. E, indicare l’anno scolastico corrispondente al servizio svolto, alla tipologia di servizio aggiungere in calce la dicitura “ servizio militare di leva/civile sostitutivo, prestato non in costanza di rapporto di impiego, valutabile ex art 20 legge 958/86, indicare il periodo dal…….. al…………. (inizio e fine servizio militare di leva/civile sostitutivo), al posto di istituzione scolastica, indicare analiticamente dove si è svolto il servizio.
Per i docenti di terza fascia valgono le stesse indicazioni da riportare nella sez G.
Mod 2 Valgono le medesime indicazioni da riportare nella sez E.
• Per i docenti che hanno già inviato la domanda di iscrizione/aggiornamento/scelta ulteriore sedi, e intendono partecipare al nostro ricorso, si consiglia ( scadenza 11 maggio ) di riinviare i modelli, con in allegato una dichiarazione in cui afferma che la nuova domanda annulla e sostituisce in toto la precedente, già inviata con raccomandata A/R n….. del, o consegnata a mano con ricevuta n……
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