legge 104
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legge 104
salve a tutti ho bisogno di una spiegazione... io sono figlia unica e mia madre è stata riconosciuta invalida al 100% infatti io usufruisco della 104. quest'anno la direttrice mi ha detto che non potrò prendere i 3 giorni al mese per chè mio padre ha 69 anni perciò potrebbe lui assistere mia madre. Mi a mostrato una decisione del consiglio di stato sez iv n. 825/2010 in cui si evince che non mi potrà concedere i giorni perchè c'è già un parente. che potrebbe assistere mia madre..mio padre grazie a Dio stà benino.. c'è qualcuno che mi può spiegare? la direttrice ha ragione? grazie mille francesca
Consiglio di Stato - Sentenza n. 825-2010
ARCHIVIO > GIURISPRUDENZA > 2010
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato prende posizione sulla vexata quaestio dell'esclusività dell'assistenza al familiare disabile.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può essere trasferito senza la propria volontà.
Tale diritto è però condizionato all'inesistenza di altri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile.
Secondo una parte della giurisprudenza, tale condizione può sussistere anche in presenza di altri congiunti i quali, pur teoricamente in grado di prestare assistenza al portatore di handicap, non siano disponibili per impedimenti di natura oggettiva o soggettiva.
Tale orientamento non è condiviso dal Consiglio di Stato che ritiene necessaria un'interpretazione coerente con la ratio ed il ruolo assolto dall'istituto dell'assistenza ai soggetti svantaggiati nel nostro ordinamento.
E pertanto, "il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l'istante comprova l'inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell'assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare".
Il Supremo organo della Giustizia Amministrativa mette in guardia pertanto sugli abusi cui potrebbe condurre un'applicazione lassista della normativa, ricordando che altrimenti "l'assistenza ai soggetti svantaggiati invece di costituire espressione dei valori costituzionali primari della solidarietà familiare e umana finirebbe per snaturarsi e configurarsi come strumento per atteggiamenti egoistici o opportunistici".
(Avvocato Francesco Orecchioni)
***
L. 104-1992 - requisito della esclusività dell'assistenza - elementi probatori oggettivi che dimostrino l'impossibilità dell'assistenza da parte degli altri congiunti - necessità.
Due quindi sono i requisiti richiesti per legittimare il dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell'assistito: il primo è il requisito della continuità dell'assistenza al soggetto portatore di handicap, il secondo è quello della sua esclusività.
Il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l'istante comprova l'inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell'assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
Consiglio di Stato - Sentenza n. 825-2010
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Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato prende posizione sulla vexata quaestio dell'esclusività dell'assistenza al familiare disabile.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può essere trasferito senza la propria volontà.
Tale diritto è però condizionato all'inesistenza di altri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile.
Secondo una parte della giurisprudenza, tale condizione può sussistere anche in presenza di altri congiunti i quali, pur teoricamente in grado di prestare assistenza al portatore di handicap, non siano disponibili per impedimenti di natura oggettiva o soggettiva.
Tale orientamento non è condiviso dal Consiglio di Stato che ritiene necessaria un'interpretazione coerente con la ratio ed il ruolo assolto dall'istituto dell'assistenza ai soggetti svantaggiati nel nostro ordinamento.
E pertanto, "il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l'istante comprova l'inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell'assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare".
Il Supremo organo della Giustizia Amministrativa mette in guardia pertanto sugli abusi cui potrebbe condurre un'applicazione lassista della normativa, ricordando che altrimenti "l'assistenza ai soggetti svantaggiati invece di costituire espressione dei valori costituzionali primari della solidarietà familiare e umana finirebbe per snaturarsi e configurarsi come strumento per atteggiamenti egoistici o opportunistici".
(Avvocato Francesco Orecchioni)
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L. 104-1992 - requisito della esclusività dell'assistenza - elementi probatori oggettivi che dimostrino l'impossibilità dell'assistenza da parte degli altri congiunti - necessità.
Due quindi sono i requisiti richiesti per legittimare il dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell'assistito: il primo è il requisito della continuità dell'assistenza al soggetto portatore di handicap, il secondo è quello della sua esclusività.
Il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l'istante comprova l'inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell'assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
francesca1992- Novizio/a
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