La Cassazione mette fine alla guerra tra poveri (noi)
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La Cassazione mette fine alla guerra tra poveri (noi)
E' finita la guerra tra poveri: nessun ricorrente potrà far valere diritti per la questione coda-pettine. Tutti sconfitti: pro e contro. I pro che hanno speso soldi e i contro che temendo gli inserimenti a pettine, sono stati fregati dalla distruzione dei posti di lavoro portata avanti per distruggere la scuola pubblica. Chi ha vinto? L'Anief: non oso immaginare i guadagni economici immediati e quelli a lungo termine in termini di iscritti.
DECIDE IL GIUDICE DEL LAVORO
SUGLI INSERIMENTI A PETTINE
Sentenza della Cassazione che ha negato la competenza del Tar in materia
da Tuttoscuola, 14.12.2010
I ricorsi contro le graduatorie per gli inserimenti a pettine o l’accodamento rientrano nelle competenze del giudice del lavoro o possono essere trattati dal Tar?
Non è un interrogativo di poco conto per il quale l’Anief, impegnato da tempo per la difesa degli inserimenti a pettine, cioè con piena valutazione dei punteggi posseduti anche per l’iscrizione di docenti precari in graduatorie di altre province, è arrivata fino alla Cassazione per ottenere il riconoscimenti di una procedura di giudizio più ampia.
Dell’esito dà notizia la Gilda degli insegnanti, uno dei sindacati che non hanno condiviso la tesi dell’inserimento a pettine. “Accogliendo le tesi sostenute dalla Gilda degli Insegnanti – commenta il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio – crolla il castello di carte costruito dall’Anief. Come spiega la Corte di Cassazione, infatti, poiché le graduatorie non sono concorsi, l’organo competente a dirimere le controversie in materia non è il giudice amministrativo, ma quello ordinario. Tutti i ricorsi presentati da questo sindacato, dunque, cadranno prima della discussione di merito”.
Le controversie sulle graduatorie a esaurimento rientrano, dunque, nella sfera di cognizione del giudice ordinario secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite che, con la sentenza numero 22850 del 10 novembre 2010, ha chiarito definitivamente la vicenda delle graduatorie a pettine.
http://www.gildavenezia.it/
DECIDE IL GIUDICE DEL LAVORO
SUGLI INSERIMENTI A PETTINE
Sentenza della Cassazione che ha negato la competenza del Tar in materia
da Tuttoscuola, 14.12.2010
I ricorsi contro le graduatorie per gli inserimenti a pettine o l’accodamento rientrano nelle competenze del giudice del lavoro o possono essere trattati dal Tar?
Non è un interrogativo di poco conto per il quale l’Anief, impegnato da tempo per la difesa degli inserimenti a pettine, cioè con piena valutazione dei punteggi posseduti anche per l’iscrizione di docenti precari in graduatorie di altre province, è arrivata fino alla Cassazione per ottenere il riconoscimenti di una procedura di giudizio più ampia.
Dell’esito dà notizia la Gilda degli insegnanti, uno dei sindacati che non hanno condiviso la tesi dell’inserimento a pettine. “Accogliendo le tesi sostenute dalla Gilda degli Insegnanti – commenta il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio – crolla il castello di carte costruito dall’Anief. Come spiega la Corte di Cassazione, infatti, poiché le graduatorie non sono concorsi, l’organo competente a dirimere le controversie in materia non è il giudice amministrativo, ma quello ordinario. Tutti i ricorsi presentati da questo sindacato, dunque, cadranno prima della discussione di merito”.
Le controversie sulle graduatorie a esaurimento rientrano, dunque, nella sfera di cognizione del giudice ordinario secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite che, con la sentenza numero 22850 del 10 novembre 2010, ha chiarito definitivamente la vicenda delle graduatorie a pettine.
http://www.gildavenezia.it/
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Re: La Cassazione mette fine alla guerra tra poveri (noi)
Per completezza, però:
http://www.orizzontescuola.it/node/12788
ANIEF - Cassazione e Consiglio di Stato si scontrano sulla competenza per le graduatorie. Comunque sono fatti salvi i processi Anief pendenti grazie alla legge sulla translatio iudicii. Inutile l’opposizione della Gilda. Nelle prossime ore la sentenza della Corte costituzionale sulla legge blocca-pettine.
Con sentenza n. 22850 del 10 novembre 2010 su uno dei ricorsi riguardanti lo spostamento dei 24 punti già dichiarata da una graduatoria all’altra, la Corte di Cassazione a sezioni riunite ha rimesso alla sfera di cognizione del Giudice ordinario la pronuncia di merito.
L’ANIEF, tuttavia, fa notare che la Suprema corte nella sentenza non fa altro che richiamale analoghi pronunciamenti (sentenze n. 17466 del 28 luglio 2009, n. 3399 del 13 febbraio 2008), ignorate ancora recentemente dal Consiglio di Stato che nell’ultima sentenza n. 1897 del 02 Aprile del 2010, si è rifiutato di sollevare alle stesse Sezioni Unite il conflitto di giurisdizione in merito sempre a un ricorso riguardante l’impugnativa del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso, graduatoria riservata ai soggetti in possesso di determinati requisiti stabiliti per legge; infatti, gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A”.
L’ ANIEF, pertanto, non è incorsa in alcun errore. Occorre osservare, infatti, che il tema della giurisdizione sulle graduatorie vede divisi su fronti opposti i Giudici delle Sezioni Unite della Cassazione, da una parte, e quelli del Consiglio di Stato dall’altra. Il conflitto tra il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite, comunque, nel caso in cui si risolva in favore della giurisdizione complessiva del Giudice ordinario su tutti i ricorsi pendenti al Giudice amministrativo, non produrrà alcuna conseguenza negativa per i ricorrenti ANIEF, come erroneamente affermato dal segretario generale della Gilda in un comunicato del 14 dicembre 2010.
Il legislatore, infatti, con l’art.59 della L.69/2009, ha previsto che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta innanzi giudice dichiarato privo di giurisdizione dalle Sezioni Unite della Cassazione, si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Più precisamente, “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio”.
Con l’istituto della translatio iudicii, previsto dall’ art.59 della L.69/2009, si consente, dunque, al processo, iniziato davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. I soci ANIEF dell’unico ricorso (reg. n. 5047/09) sul cui iter ha influenza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, dunque, riceveranno nei prossimi giorni precise istruzioni per proseguire il processo innanzi al giudice del lavoro, con l’assoluta garanzia della piena tutela dei propri diritti rivendicati inizialmente innanzi al TAR. In altri termini, la pronuncia delle Sezioni Unite non avrà alcun effetto negativo per i ricorrenti ANIEF, che potranno agevolmente e gratuitamente proseguire il processo innanzi al Giudice del lavoro senza perdere del tempo prezioso.
Sul merito della questione di giurisdizione, di contro, già i legali dell’Anief stanno predisponendo una memoria puntuale al fine di interrogare nuovamente la Suprema corte sulla competenza del Giudice ordinario. Se confermato definitivamente tale orientamento, infatti, ovvero se confermata, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro renderà più devastante l’impatto del contenzioso per il Ministero della Pubblica Istruzione, perché l’impugnazione innanzi al G.O. soggiace, infatti, al termine di prescrizione quinquennale e non a quello decadenziale di 60 giorni previsto invece in via ordinaria per la proposizione del ricorso innanzi al G.A., con l’ulteriore effetto di mettere in discussione, a distanza di anni, provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una notevole incidenza nell’organizzazione della pubblica amministrazione che ha proceduto alla nomina dei vincitori (assegnazioni supplenze, punteggi in graduatoria, immissioni in ruolo).
Potrebbero ricorrere con l’Anief coloro che gioverebbero dei suoi ricorsi vinti, in merito allo spostamento dei 24 punti SSIS e del servizio, del riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 6 al titolo SSIS e di punti 12 al servizio militare, del punteggio di strumento musicale e dello spostamento a pettine in caso di esito positivo della Corte costituzionale, e che, pur non avendo agito nel termine dei 60 giorni, potranno rivolgersi all’Anief per ricorrere al Giudice Ordinario per rivendicare assunzioni in ruolo, punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e risarcimento dei danni nell’ arco temporale di 5 anni.
Mentre l’Anief vince, comunque, i ricorsi e il contenzioso, salvaguarda le graduatorie e le posizioni reclamate dai ricorrenti secondo la giurisprudenza in materia, tutela i docenti in servizio dai poteri sanzionatori dei dirigenti, qualche altro sindacato fa spendere soldi inutili per fare controricorsi che non hanno altra utilità se non quella di rallentare il corso della giustizia. Consigliamo a questi sindacalisti di studiare la normativa prima di fare inutili proclami e brutte figure, e perché, magari, potrebbero anche imparare a giocare con quelle carte che si illudono di aver fatto volare.
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Ed inoltre risulta rinviata al 26 gennaio la decisione della Corte Costituzionale sull'inserimento a pettine nelle graduatorie:
http://www.orizzontescuola.it/node/12811
"red - La decisione della Corte Costituzionale sulla questione "inserimento a pettine" nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento delle eventuali province scelte come aggiuntive dai docenti in occasione dell'aggiornamento 2009/11, è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011."
http://www.orizzontescuola.it/node/12788
ANIEF - Cassazione e Consiglio di Stato si scontrano sulla competenza per le graduatorie. Comunque sono fatti salvi i processi Anief pendenti grazie alla legge sulla translatio iudicii. Inutile l’opposizione della Gilda. Nelle prossime ore la sentenza della Corte costituzionale sulla legge blocca-pettine.
Con sentenza n. 22850 del 10 novembre 2010 su uno dei ricorsi riguardanti lo spostamento dei 24 punti già dichiarata da una graduatoria all’altra, la Corte di Cassazione a sezioni riunite ha rimesso alla sfera di cognizione del Giudice ordinario la pronuncia di merito.
L’ANIEF, tuttavia, fa notare che la Suprema corte nella sentenza non fa altro che richiamale analoghi pronunciamenti (sentenze n. 17466 del 28 luglio 2009, n. 3399 del 13 febbraio 2008), ignorate ancora recentemente dal Consiglio di Stato che nell’ultima sentenza n. 1897 del 02 Aprile del 2010, si è rifiutato di sollevare alle stesse Sezioni Unite il conflitto di giurisdizione in merito sempre a un ricorso riguardante l’impugnativa del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso, graduatoria riservata ai soggetti in possesso di determinati requisiti stabiliti per legge; infatti, gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A”.
L’ ANIEF, pertanto, non è incorsa in alcun errore. Occorre osservare, infatti, che il tema della giurisdizione sulle graduatorie vede divisi su fronti opposti i Giudici delle Sezioni Unite della Cassazione, da una parte, e quelli del Consiglio di Stato dall’altra. Il conflitto tra il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite, comunque, nel caso in cui si risolva in favore della giurisdizione complessiva del Giudice ordinario su tutti i ricorsi pendenti al Giudice amministrativo, non produrrà alcuna conseguenza negativa per i ricorrenti ANIEF, come erroneamente affermato dal segretario generale della Gilda in un comunicato del 14 dicembre 2010.
Il legislatore, infatti, con l’art.59 della L.69/2009, ha previsto che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta innanzi giudice dichiarato privo di giurisdizione dalle Sezioni Unite della Cassazione, si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Più precisamente, “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio”.
Con l’istituto della translatio iudicii, previsto dall’ art.59 della L.69/2009, si consente, dunque, al processo, iniziato davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. I soci ANIEF dell’unico ricorso (reg. n. 5047/09) sul cui iter ha influenza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, dunque, riceveranno nei prossimi giorni precise istruzioni per proseguire il processo innanzi al giudice del lavoro, con l’assoluta garanzia della piena tutela dei propri diritti rivendicati inizialmente innanzi al TAR. In altri termini, la pronuncia delle Sezioni Unite non avrà alcun effetto negativo per i ricorrenti ANIEF, che potranno agevolmente e gratuitamente proseguire il processo innanzi al Giudice del lavoro senza perdere del tempo prezioso.
Sul merito della questione di giurisdizione, di contro, già i legali dell’Anief stanno predisponendo una memoria puntuale al fine di interrogare nuovamente la Suprema corte sulla competenza del Giudice ordinario. Se confermato definitivamente tale orientamento, infatti, ovvero se confermata, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro renderà più devastante l’impatto del contenzioso per il Ministero della Pubblica Istruzione, perché l’impugnazione innanzi al G.O. soggiace, infatti, al termine di prescrizione quinquennale e non a quello decadenziale di 60 giorni previsto invece in via ordinaria per la proposizione del ricorso innanzi al G.A., con l’ulteriore effetto di mettere in discussione, a distanza di anni, provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una notevole incidenza nell’organizzazione della pubblica amministrazione che ha proceduto alla nomina dei vincitori (assegnazioni supplenze, punteggi in graduatoria, immissioni in ruolo).
Potrebbero ricorrere con l’Anief coloro che gioverebbero dei suoi ricorsi vinti, in merito allo spostamento dei 24 punti SSIS e del servizio, del riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 6 al titolo SSIS e di punti 12 al servizio militare, del punteggio di strumento musicale e dello spostamento a pettine in caso di esito positivo della Corte costituzionale, e che, pur non avendo agito nel termine dei 60 giorni, potranno rivolgersi all’Anief per ricorrere al Giudice Ordinario per rivendicare assunzioni in ruolo, punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e risarcimento dei danni nell’ arco temporale di 5 anni.
Mentre l’Anief vince, comunque, i ricorsi e il contenzioso, salvaguarda le graduatorie e le posizioni reclamate dai ricorrenti secondo la giurisprudenza in materia, tutela i docenti in servizio dai poteri sanzionatori dei dirigenti, qualche altro sindacato fa spendere soldi inutili per fare controricorsi che non hanno altra utilità se non quella di rallentare il corso della giustizia. Consigliamo a questi sindacalisti di studiare la normativa prima di fare inutili proclami e brutte figure, e perché, magari, potrebbero anche imparare a giocare con quelle carte che si illudono di aver fatto volare.
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Ed inoltre risulta rinviata al 26 gennaio la decisione della Corte Costituzionale sull'inserimento a pettine nelle graduatorie:
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"red - La decisione della Corte Costituzionale sulla questione "inserimento a pettine" nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento delle eventuali province scelte come aggiuntive dai docenti in occasione dell'aggiornamento 2009/11, è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011."
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