Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
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Olga
Stefano Micheletti
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Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
Intervento
Scrutini e precari
Pasquale Almirante
La Sicilia, 4.4.2010
Nei giorni scorsi i sindacali della scuola, dopo un incontro col Miur, hanno emanato un comunicato unitario col quale tolgono ogni speranza ai precari. Sulla base della finanziaria 2008 è prevista, per l'anno scolastico 2010/11, una riduzione complessiva di organico pari a 25.600 docenti, di cui 8.700 nella primaria, 3.700 nella secondaria di primo grado e 13.750 nel secondo grado e di questi 22.000 nell'organico di diritto e 3.600 in quello di fatto, mentre si dovrebbe incrementare il sostegno a seguito della sentenza della Corte costituzionale che abroga i limiti del tetto massimo di organico. I precari hanno diramato un loro comunicato: se non rientra questa politica dei tagli si attuerà il blocco degli scrutini di giugno, quelli più sensibili per le famiglie. Dopo l'occupazione dei tetti dei provveditorati, ecco l'occupazione delle carte, benché questo meccanismo non abbia più la forza di prima perché è vietato per le classi impegnate negli esami di stato (5^ superiore e 3^ media) e non può protrarsi oltre 5 giorni, nel senso che il dirigente, constata lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo e poi se manca ancora qualcuno può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio(?). Ma oltre al dato legale c'è l'aspetto pratico perché se non riusciranno a coinvolgere i colleghi di ruolo rischiano il fallimento, considerato che in un consiglio di classe i precari, benché un esercito a livello nazionale, sono sempre in numero ridotto.
La strada della riduzione di organico è tracciata e il Miur non può più stanziare un euro in più da quello previsto. Impressiona la dichiarazione di Gelmini che il 97% dei suoi fondi sono per gli stipendi, ma se disponesse di più soldi la percentuale si abbasserebbe. Un gioco quello dei numeri per sminuire un problema pesante, nonostante l'impegno assunto dalla on. Aprea che il nuovo governo avrebbe continuato ad assumere dalla graduatoria fino al suo esaurimento, in conformità a quanto legiferato dal governo Prodi: promesse da marinaio? Le apparenze non ingannerebbero ma i precari sono disperati.
* al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Ma non era stato depenalizzato proprio con legge 146/90? non si tratta di sostituzione, sanzione disciplinare e eventuale sanzione pecuniaria?
Ha ragione Stefano non il giornalista, si incorre nella sanzione disciplinare e in quella amministrativa.
Solo se non ci fosse un'indizione di sciopero - seppur "illegittima" - l'assenza dello "scioperante" sarebbe ritenuta ingiustificata e quindi potrebbe esserci una "interruzione di pubblico servizio" (art. 331 cp).
La L. 146 ha abrogato gli artt. 330 e 333 cp relativi all'abbandono collettivo e individuale di pubblici uffici.
Ho trasformato il dubbio nella domanda e risposta che incollo di seguito.
ciao, nanni
Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il Ds può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Le modalità di effettuazione dello sciopero sono diventate particolarmente complesse dall'emanazione della L. 146/1990 (la legge “antiCobas”), ma non prevedono assolutamente quanto dici. Se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal Ds ...) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” della L. 146/1990 e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, emana un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Per completare il quadro bisogna poi aggiungere che “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... o che ... non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
Scrutini e precari
Pasquale Almirante
La Sicilia, 4.4.2010
Nei giorni scorsi i sindacali della scuola, dopo un incontro col Miur, hanno emanato un comunicato unitario col quale tolgono ogni speranza ai precari. Sulla base della finanziaria 2008 è prevista, per l'anno scolastico 2010/11, una riduzione complessiva di organico pari a 25.600 docenti, di cui 8.700 nella primaria, 3.700 nella secondaria di primo grado e 13.750 nel secondo grado e di questi 22.000 nell'organico di diritto e 3.600 in quello di fatto, mentre si dovrebbe incrementare il sostegno a seguito della sentenza della Corte costituzionale che abroga i limiti del tetto massimo di organico. I precari hanno diramato un loro comunicato: se non rientra questa politica dei tagli si attuerà il blocco degli scrutini di giugno, quelli più sensibili per le famiglie. Dopo l'occupazione dei tetti dei provveditorati, ecco l'occupazione delle carte, benché questo meccanismo non abbia più la forza di prima perché è vietato per le classi impegnate negli esami di stato (5^ superiore e 3^ media) e non può protrarsi oltre 5 giorni, nel senso che il dirigente, constata lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo e poi se manca ancora qualcuno può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio(?). Ma oltre al dato legale c'è l'aspetto pratico perché se non riusciranno a coinvolgere i colleghi di ruolo rischiano il fallimento, considerato che in un consiglio di classe i precari, benché un esercito a livello nazionale, sono sempre in numero ridotto.
La strada della riduzione di organico è tracciata e il Miur non può più stanziare un euro in più da quello previsto. Impressiona la dichiarazione di Gelmini che il 97% dei suoi fondi sono per gli stipendi, ma se disponesse di più soldi la percentuale si abbasserebbe. Un gioco quello dei numeri per sminuire un problema pesante, nonostante l'impegno assunto dalla on. Aprea che il nuovo governo avrebbe continuato ad assumere dalla graduatoria fino al suo esaurimento, in conformità a quanto legiferato dal governo Prodi: promesse da marinaio? Le apparenze non ingannerebbero ma i precari sono disperati.
* al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Ma non era stato depenalizzato proprio con legge 146/90? non si tratta di sostituzione, sanzione disciplinare e eventuale sanzione pecuniaria?
Ha ragione Stefano non il giornalista, si incorre nella sanzione disciplinare e in quella amministrativa.
Solo se non ci fosse un'indizione di sciopero - seppur "illegittima" - l'assenza dello "scioperante" sarebbe ritenuta ingiustificata e quindi potrebbe esserci una "interruzione di pubblico servizio" (art. 331 cp).
La L. 146 ha abrogato gli artt. 330 e 333 cp relativi all'abbandono collettivo e individuale di pubblici uffici.
Ho trasformato il dubbio nella domanda e risposta che incollo di seguito.
ciao, nanni
Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il Ds può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Le modalità di effettuazione dello sciopero sono diventate particolarmente complesse dall'emanazione della L. 146/1990 (la legge “antiCobas”), ma non prevedono assolutamente quanto dici. Se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal Ds ...) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” della L. 146/1990 e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, emana un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Per completare il quadro bisogna poi aggiungere che “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... o che ... non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
Stefano Micheletti- Esperto/a
- Numero di messaggi : 225
Località : Venezia
Ordine scuola : Secondaria II gr. (Liceo Artistico)
Organizzazione : Rete Organizzata Docenti e Ata precari del Veneto
Contributo al forum : 6164
Data d'iscrizione : 16.07.08
volantino su normativa sciopero scrutini
Come coordinamento abbiamo creato un volantino che abbiamo distribuito durante l'assemblea che abbiamo tenuto lunedì per lanciare lo sciopero degli scrutini e che stiamo diffondendo nelle scuole. Chiarisce bene che lo sciopero di due giorni è legale e che non si rischia nulla... se volete diffonderlo nelle vostre scuole per convincere i colleghi "paurosi" o quelli che credono ancora che sia "illegale", ve lo ricopio qui sotto.
La legge del 12 giugno 1990, n. 146, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, limita fortemente il diritto di sciopero dei lavoratori della scuola durante il periodo degli scrutini, rendendo nei fatti illegale bloccare gli scrutini di fine anno, tuttavia tale legge non impedisce ai lavoratori di scioperare durante gli scrutini.
Se entriamo nel merito dell'attuazione della legge 146/90 all'interno dell'art. 3 del CCNL 1998/2001 leggiamo infatti che:
a. Non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; [...]
c. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; [...]
g.Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento de-ll’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
i. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Si può quindi affermare che:
- E' assolutamente legale fare uno sciopero di due giorni durante gli scrutini finali (sono escluse solo le classi quinte delle superiori e le terze delle medie) e tale sciopero può portare al rinvio di cinque giorni degli scrutini.
- Lo scrutinio deve essere bloccato e rimandato anche se un solo membro del consiglio di classe fa sciopero e il docente non può assolutamente essere sostituito.
E SE DALLO SCIOPERO SI PASSA AL BLOCCO?
CHE COSA ACCADE?
La violazione della limitazione dei due giorni di sciopero (ad esempio prolungando lo sciopero a tre o più giorni) può comportare sanzioni fino a 500 euro al giorno solo se dopo essere stati precettati con specifica ordinanza si prosegua nello sciopero.
Infatti solo nel caso la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia pregiudizievole e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro, può emanare un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990) e “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Mentre le azioni disciplinari non possono comportare in alcun modo il licenziamento infatti “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
SCIOPERO DEGLI SCRUTINI, SI PUO'!!!
La legge del 12 giugno 1990, n. 146, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, limita fortemente il diritto di sciopero dei lavoratori della scuola durante il periodo degli scrutini, rendendo nei fatti illegale bloccare gli scrutini di fine anno, tuttavia tale legge non impedisce ai lavoratori di scioperare durante gli scrutini.
Se entriamo nel merito dell'attuazione della legge 146/90 all'interno dell'art. 3 del CCNL 1998/2001 leggiamo infatti che:
a. Non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; [...]
c. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; [...]
g.Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento de-ll’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
i. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Si può quindi affermare che:
- E' assolutamente legale fare uno sciopero di due giorni durante gli scrutini finali (sono escluse solo le classi quinte delle superiori e le terze delle medie) e tale sciopero può portare al rinvio di cinque giorni degli scrutini.
- Lo scrutinio deve essere bloccato e rimandato anche se un solo membro del consiglio di classe fa sciopero e il docente non può assolutamente essere sostituito.
E SE DALLO SCIOPERO SI PASSA AL BLOCCO?
CHE COSA ACCADE?
La violazione della limitazione dei due giorni di sciopero (ad esempio prolungando lo sciopero a tre o più giorni) può comportare sanzioni fino a 500 euro al giorno solo se dopo essere stati precettati con specifica ordinanza si prosegua nello sciopero.
Infatti solo nel caso la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia pregiudizievole e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro, può emanare un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990) e “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Mentre le azioni disciplinari non possono comportare in alcun modo il licenziamento infatti “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
Stefano Micheletti ha scritto:Intervento
Scrutini e precari
Pasquale Almirante
La Sicilia, 4.4.2010
Nei giorni scorsi i sindacali della scuola, dopo un incontro col Miur, hanno emanato un comunicato unitario col quale tolgono ogni speranza ai precari. Sulla base della finanziaria 2008 è prevista, per l'anno scolastico 2010/11, una riduzione complessiva di organico pari a 25.600 docenti, di cui 8.700 nella primaria, 3.700 nella secondaria di primo grado e 13.750 nel secondo grado e di questi 22.000 nell'organico di diritto e 3.600 in quello di fatto, mentre si dovrebbe incrementare il sostegno a seguito della sentenza della Corte costituzionale che abroga i limiti del tetto massimo di organico. I precari hanno diramato un loro comunicato: se non rientra questa politica dei tagli si attuerà il blocco degli scrutini di giugno, quelli più sensibili per le famiglie. Dopo l'occupazione dei tetti dei provveditorati, ecco l'occupazione delle carte, benché questo meccanismo non abbia più la forza di prima perché è vietato per le classi impegnate negli esami di stato (5^ superiore e 3^ media) e non può protrarsi oltre 5 giorni, nel senso che il dirigente, constata lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo e poi se manca ancora qualcuno può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio(?). Ma oltre al dato legale c'è l'aspetto pratico perché se non riusciranno a coinvolgere i colleghi di ruolo rischiano il fallimento, considerato che in un consiglio di classe i precari, benché un esercito a livello nazionale, sono sempre in numero ridotto.
La strada della riduzione di organico è tracciata e il Miur non può più stanziare un euro in più da quello previsto. Impressiona la dichiarazione di Gelmini che il 97% dei suoi fondi sono per gli stipendi, ma se disponesse di più soldi la percentuale si abbasserebbe. Un gioco quello dei numeri per sminuire un problema pesante, nonostante l'impegno assunto dalla on. Aprea che il nuovo governo avrebbe continuato ad assumere dalla graduatoria fino al suo esaurimento, in conformità a quanto legiferato dal governo Prodi: promesse da marinaio? Le apparenze non ingannerebbero ma i precari sono disperati.
* al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Ma non era stato depenalizzato proprio con legge 146/90? non si tratta di sostituzione, sanzione disciplinare e eventuale sanzione pecuniaria?
Ha ragione Stefano non il giornalista, si incorre nella sanzione disciplinare e in quella amministrativa.
Solo se non ci fosse un'indizione di sciopero - seppur "illegittima" - l'assenza dello "scioperante" sarebbe ritenuta ingiustificata e quindi potrebbe esserci una "interruzione di pubblico servizio" (art. 331 cp).
La L. 146 ha abrogato gli artt. 330 e 333 cp relativi all'abbandono collettivo e individuale di pubblici uffici.
Ho trasformato il dubbio nella domanda e risposta che incollo di seguito.
ciao, nanni
Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il Ds può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Le modalità di effettuazione dello sciopero sono diventate particolarmente complesse dall'emanazione della L. 146/1990 (la legge “antiCobas”), ma non prevedono assolutamente quanto dici. Se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal Ds ...) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” della L. 146/1990 e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, emana un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Per completare il quadro bisogna poi aggiungere che “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... o che ... non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
anche giù in sicilia deve esserci stato qualche precario ignorante falso e tendenzioso legato allo cgil che ha dato queste info al giornalista
oppure in questo caso è il giornalista ad essere ignorante??
antonella vaccaro- Amministratore
- Numero di messaggi : 2769
Età : 53
Località : Napoli
Ordine scuola : Primaria
Organizzazione : CPS Napoli
Contributo al forum : 8762
Data d'iscrizione : 03.12.08
Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
Vai a saperlo. Di certo c'è che molti dicono che non si può fare con la scusa dell'aspetto penale, ma in realtà è un modo per non contrastare le politiche antisociali del governo, contro cui non si battono nè la CGIL, nè (figuriamoci) il PD.
stenkarazin1670- Esperto/a
- Numero di messaggi : 430
Località : Latina
Ordine scuola : Secondaria II gr.
Organizzazione : ANIEF
Contributo al forum : 5999
Data d'iscrizione : 01.10.09
Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
Alla luce delle vergognose menzogne profuse dalla CISL ritengo che sia sempre più indispensabile come CPS uscire con un documento che ribadisca la scelta dello sciopero degli scrutini come forma di protesta radicale ma legale e che non comporta alcuna sanzione. Per preparare questo abbiamo i documenti preparati dal CPS Catania e del Veneto e il volantino diffuso da noi nell'assemblea cittadina di lunedì scorso che spiega le modalità di questa forma di protesta.
Anche il collaborazionismo del PD sul PDL Aprea deve essere denunciato, ribadendo in questo documento che noi siamo contrari a qualsiasi forma, anche "morbida" di aziendalizzazione, privatizzazione e regionalizzazione della scuola pubblica e del reclutamento.
Non facciamoci prendere per il culo!!!
Giuseppe Palatrasio
Coordinamento Lavoratori Scuola "3 ottobre" - Milano
Anche il collaborazionismo del PD sul PDL Aprea deve essere denunciato, ribadendo in questo documento che noi siamo contrari a qualsiasi forma, anche "morbida" di aziendalizzazione, privatizzazione e regionalizzazione della scuola pubblica e del reclutamento.
Non facciamoci prendere per il culo!!!
Giuseppe Palatrasio
Coordinamento Lavoratori Scuola "3 ottobre" - Milano
aglo ha scritto:Come coordinamento abbiamo creato un volantino che abbiamo distribuito durante l'assemblea che abbiamo tenuto lunedì per lanciare lo sciopero degli scrutini e che stiamo diffondendo nelle scuole. Chiarisce bene che lo sciopero di due giorni è legale e che non si rischia nulla... se volete diffonderlo nelle vostre scuole per convincere i colleghi "paurosi" o quelli che credono ancora che sia "illegale", ve lo ricopio qui sotto.SCIOPERO DEGLI SCRUTINI, SI PUO'!!!
La legge del 12 giugno 1990, n. 146, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, limita fortemente il diritto di sciopero dei lavoratori della scuola durante il periodo degli scrutini, rendendo nei fatti illegale bloccare gli scrutini di fine anno, tuttavia tale legge non impedisce ai lavoratori di scioperare durante gli scrutini.
Se entriamo nel merito dell'attuazione della legge 146/90 all'interno dell'art. 3 del CCNL 1998/2001 leggiamo infatti che:
a. Non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; [...]
c. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; [...]
g.Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento de-ll’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
i. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Si può quindi affermare che:
- E' assolutamente legale fare uno sciopero di due giorni durante gli scrutini finali (sono escluse solo le classi quinte delle superiori e le terze delle medie) e tale sciopero può portare al rinvio di cinque giorni degli scrutini.
- Lo scrutinio deve essere bloccato e rimandato anche se un solo membro del consiglio di classe fa sciopero e il docente non può assolutamente essere sostituito.
E SE DALLO SCIOPERO SI PASSA AL BLOCCO?
CHE COSA ACCADE?
La violazione della limitazione dei due giorni di sciopero (ad esempio prolungando lo sciopero a tre o più giorni) può comportare sanzioni fino a 500 euro al giorno solo se dopo essere stati precettati con specifica ordinanza si prosegua nello sciopero.
Infatti solo nel caso la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia pregiudizievole e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro, può emanare un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990) e “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Mentre le azioni disciplinari non possono comportare in alcun modo il licenziamento infatti “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
Giuseppe Palatrasio- Assiduo/a
- Numero di messaggi : 65
Località : Milano
Ordine scuola : ancora da inserire
Organizzazione : Coordinamento 3 ottobre
Contributo al forum : 5847
Data d'iscrizione : 20.02.09
Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
«La Sicilia», è un quotidiano di Catania, ma nessuno di noi è mai stato intervistato sullo sciopero degli scrutini.antonella vaccaro ha scritto:Stefano Micheletti ha scritto:Intervento
Scrutini e precari
Pasquale Almirante
La Sicilia, 4.4.2010
Nei giorni scorsi i sindacali della scuola, dopo un incontro col Miur, hanno emanato un comunicato unitario col quale tolgono ogni speranza ai precari. Sulla base della finanziaria 2008 è prevista, per l'anno scolastico 2010/11, una riduzione complessiva di organico pari a 25.600 docenti, di cui 8.700 nella primaria, 3.700 nella secondaria di primo grado e 13.750 nel secondo grado e di questi 22.000 nell'organico di diritto e 3.600 in quello di fatto, mentre si dovrebbe incrementare il sostegno a seguito della sentenza della Corte costituzionale che abroga i limiti del tetto massimo di organico. I precari hanno diramato un loro comunicato: se non rientra questa politica dei tagli si attuerà il blocco degli scrutini di giugno, quelli più sensibili per le famiglie. Dopo l'occupazione dei tetti dei provveditorati, ecco l'occupazione delle carte, benché questo meccanismo non abbia più la forza di prima perché è vietato per le classi impegnate negli esami di stato (5^ superiore e 3^ media) e non può protrarsi oltre 5 giorni, nel senso che il dirigente, constata lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo e poi se manca ancora qualcuno può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio(?). Ma oltre al dato legale c'è l'aspetto pratico perché se non riusciranno a coinvolgere i colleghi di ruolo rischiano il fallimento, considerato che in un consiglio di classe i precari, benché un esercito a livello nazionale, sono sempre in numero ridotto.
La strada della riduzione di organico è tracciata e il Miur non può più stanziare un euro in più da quello previsto. Impressiona la dichiarazione di Gelmini che il 97% dei suoi fondi sono per gli stipendi, ma se disponesse di più soldi la percentuale si abbasserebbe. Un gioco quello dei numeri per sminuire un problema pesante, nonostante l'impegno assunto dalla on. Aprea che il nuovo governo avrebbe continuato ad assumere dalla graduatoria fino al suo esaurimento, in conformità a quanto legiferato dal governo Prodi: promesse da marinaio? Le apparenze non ingannerebbero ma i precari sono disperati.
* al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Ma non era stato depenalizzato proprio con legge 146/90? non si tratta di sostituzione, sanzione disciplinare e eventuale sanzione pecuniaria?
Ha ragione Stefano non il giornalista, si incorre nella sanzione disciplinare e in quella amministrativa.
Solo se non ci fosse un'indizione di sciopero - seppur "illegittima" - l'assenza dello "scioperante" sarebbe ritenuta ingiustificata e quindi potrebbe esserci una "interruzione di pubblico servizio" (art. 331 cp).
La L. 146 ha abrogato gli artt. 330 e 333 cp relativi all'abbandono collettivo e individuale di pubblici uffici.
Ho trasformato il dubbio nella domanda e risposta che incollo di seguito.
ciao, nanni
Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il Ds può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Le modalità di effettuazione dello sciopero sono diventate particolarmente complesse dall'emanazione della L. 146/1990 (la legge “antiCobas”), ma non prevedono assolutamente quanto dici. Se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal Ds ...) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” della L. 146/1990 e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, emana un'ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Per completare il quadro bisogna poi aggiungere che “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni ... o che ... non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).
anche giù in sicilia deve esserci stato qualche precario ignorante falso e tendenzioso legato allo cgil che ha dato queste info al giornalista
oppure in questo caso è il giornalista ad essere ignorante??
Ospite- Ospite
Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
allora è ignorante il giornalista di suo, meno male almeno da voi in sicilia non ci sono precari falsi e tendenziosi collusi con la cgil
antonella vaccaro- Amministratore
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Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
antonella vaccaro ha scritto:allora è ignorante il giornalista di suo, meno male almeno da voi in sicilia non ci sono precari falsi e tendenziosi collusi con la cgil
La Sicilia è un quotidiano destrorso con legami ambigui...almeno da quello che mi risulta
Re: Come funziona sciopero durante gli scrutini. Le sanzioni in caso di illegittimità scioperi
Precari iscritti alla Cgil ce ne sono tanti anche nel CPS di Catania, ma nessuno del nostro CPS è mai stato intervistato sullo sciopero degli scrutini. In compenso però pubblicano tutto quello che spediamo, dal più piccolo comunicato stampa sul presidio permanente al provveditorato al documento sullo sciopero degli scrutini, pubblicato integralmente pochi giorni dopo l'intervista in questione.antonella vaccaro ha scritto:allora è ignorante il giornalista di suo, meno male almeno da voi in sicilia non ci sono precari falsi e tendenziosi collusi con la cgil
Ospite- Ospite
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