Audizione allla VII Commissione del Senato 28 ottobre 2009
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Audizione allla VII Commissione del Senato 28 ottobre 2009
Alla c.a. della VII
Commissione Istruzione del Senato della Repubblica Italiana
Roma, 28 ottobre 2009
Il Cordinamento Precari
Scuola nazionale (CPS), analizzato il DL 134/09 presentato dal governo e approvato con emendamenti alla camera, ritiene che esso costituisca una misura assolutamente inefficace che non potrà in alcun modo incidere nella situazione di emergenza lavorativa in cui versano le lavoratrici ed i lavoratori precarie/i della scuola, se non peggiorandola. Lungi dall’essere un “salvaprecari’, il DL si rivela purtroppo come un provvedimento contrario alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola.
Il DL in oggetto, infatti, si basa sulla piena conferma dei tagli agli organici, previsti dall’art. 64 della legge 133/2008, e dei licenziamenti del personale docente e ATA precario, indicati nello Schema di Piano Programmatico del MIUR; eppure è proprio a causa di quei tagli che si è creata l’emergenza cui il DL vorrebbe ovviare. Lungi dal rimuovere o dall’incidere sulle cause di tale emergenza, il Ministero mostra invece di voler accentuare la precarizzazione del personale docente e avviare la regionalizzazione del sistema scolastico nazionale.
Il DL non propone nessuna forma investimento in favore delle/dei docenti precarie/i o della scuola, non prevede alcun tipo di estensione degli ammortizzatori sociali a chi ne sia attualmente escluso, né il prolungamento della loro durata o l’incremento della loro entità.
Il DL si limita a concedere i 12 punti di servizio solo ad alcuni, avvantaggiando un ristretto numero di precarie/i contro tutti gli altri, dividendo e contrapponendo ulteriormente i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Esso inoltre istituisce un'ulteriore graduatoria (la quinta, per l’esattezza) ad anno già iniziato e cambia così in corso d'opera le modalità di assegnazione delle supplenze, dando così nuovamente adito alla creazione di ricorsi e di contenzioso.
Il DL, infine, come emerso anche nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, sancisce col comma 1 dell’art. 1 la piena
discriminazione del personale precario della scuola nei confronti sia del personale in ruolo (prevedendo l’impossibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), sia dei docenti precari di
religione, cui sono riconosciuti gli scatti di anzianità che si vogliono negare al resto del personale docente. Così facendo, esso viola diritti riconosciuti dalla Costituzione; dalla giurisprudenza nazionale; da norme e sentenze europee.
Invece di assumere a tempo indeterminato le/i docenti che quotidianamente operano nella scuola, garantendo una migliore qualità
dell’istruzione e una continuità didattica per le studentesse e gli studenti, il Governo taglia miliardi di euro dalla Scuola Pubblica Statale scaricando sulle Regioni e sull'INPS i costi dei licenziamenti delle precarie e dei precari della scuola.
Il CPS nazionale stigmatizza questo comportamento come scellerato e irresponsabile: è evidente che sarebbero più utili non solo alle precarie e ai precari, ma alla scuola, al Paese stipendi corrisposti per il servizio effettivamente svolto nelle classi: così, si contribuirebbe al bisogno di istruzione e si alleggerirebbe il contributo degli ammortizzatori sociali, così si restituirebbe all’Italia un sistema di istruzione pubblica dignitoso.
Per questi motivi ribadiamo con forza le nostre richieste:
ritiro dei tagli di cui è oggetto la Scuola Pubblica Statale
assunzione a tempo indeterminato sui tutti i posti vacanti e
disponibili
aumento degli investimenti per la scuola pubblica e statale.
Coerentemente con le richieste precedentemente esposte, il CPS si fa promotore dei seguenti emendamenti al DL 134/09:
1) ART. 1
Al comma 1,
capoverso 14-bis dopo le parole consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo aggiungere le seguenti , fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamata in vigenza
dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009.»
L’emendamento vuole assicurare l’applicazione di questo articolo 53 ai docenti precari, che riconosce scatti biennali di anzianità. Attualmente è applicato solo agli insegnanti di religione non di ruolo.
Il Sottosegretario Pizza in Commissione Lavoro il 13 ottobre 2009 ha detto che
«il riconoscimento al personale docente non di ruolo della maturazione dell'anzianità sulla base di scatti biennali era prevista dall'articolo 53 della legge n. 312 del 1980. (…). è da ritenere invece abrogato l'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, in quanto, avendo l'articolo 526 disciplinato la materia, il medesimo articolo 53 si intende compreso nella disposizione dell'articolo 676 del testo unico, che dispone l'abrogazione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico. In particolare, segnala che per i docenti di religione le norme contenute nel comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 disciplinano il trattamento economico del personale non di ruolo di religione; tale norma è tuttora in vigore (…).
Da quanto esposto sopra si deduce che la disposizione contenuta nel DL 134/09 è:
a) contraria al principio costituzionale di uguaglianza;
b) contraria al principio comunitario di non discriminazione (direttiva 1999/70/CE)
c) contraria alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, emessa il 13 settembre 2007 (Causa C-307/05) la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;
d) contraria alla giurisprudenza nazionale: Tribunale di Tivoli, sentenza 11 marzo 2007, n. 2693; Tribunale di Roma, sentenza 9 luglio 2008, n. 12644, riconoscono la vigenza dell’articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980, e dunque anche ai
docenti con incarico annuale il diritto agli scatti biennali del 2,5% (ravvisando una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione).
2) ART. 1
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».
Questo articolo 53, comma 6 riconosce ai soli docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo. È evidente che tale progressione deve essere riconosciuta a tutti.
3) ART. 1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L’articolo 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
3) ART. 1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca sono adottate le misure necessarie ad assicurare la parità di trattamento dei docenti non di ruolo nell’applicazione dell’articolo 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono individuate le misure compensative a favore del personale non di ruolo atte a rimuovere le pregresse differenziazioni di trattamento economico con
i docenti di religione non di ruolo.
4) ART. 1
Al comma 1, sostituire le parole da : possono trasformarsi fino alla fine del periodo con le seguenti . A tutto il personale non di ruolo del comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, viene riconosciuto, al compimento del primo quadriennio di servizio, il conseguimento della seconda classe delle rispettive carriere stipendiali.»
5) ART. 1
Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo . L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è però utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.
6) ART. 1
Al comma 2, sostitutire le parole da per l’anno scolastico fino a collocato a riposo (fine del comma) con le seguenti:
In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale.
Commissione Istruzione del Senato della Repubblica Italiana
Roma, 28 ottobre 2009
Il Cordinamento Precari
Scuola nazionale (CPS), analizzato il DL 134/09 presentato dal governo e approvato con emendamenti alla camera, ritiene che esso costituisca una misura assolutamente inefficace che non potrà in alcun modo incidere nella situazione di emergenza lavorativa in cui versano le lavoratrici ed i lavoratori precarie/i della scuola, se non peggiorandola. Lungi dall’essere un “salvaprecari’, il DL si rivela purtroppo come un provvedimento contrario alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola.
Il DL in oggetto, infatti, si basa sulla piena conferma dei tagli agli organici, previsti dall’art. 64 della legge 133/2008, e dei licenziamenti del personale docente e ATA precario, indicati nello Schema di Piano Programmatico del MIUR; eppure è proprio a causa di quei tagli che si è creata l’emergenza cui il DL vorrebbe ovviare. Lungi dal rimuovere o dall’incidere sulle cause di tale emergenza, il Ministero mostra invece di voler accentuare la precarizzazione del personale docente e avviare la regionalizzazione del sistema scolastico nazionale.
Il DL non propone nessuna forma investimento in favore delle/dei docenti precarie/i o della scuola, non prevede alcun tipo di estensione degli ammortizzatori sociali a chi ne sia attualmente escluso, né il prolungamento della loro durata o l’incremento della loro entità.
Il DL si limita a concedere i 12 punti di servizio solo ad alcuni, avvantaggiando un ristretto numero di precarie/i contro tutti gli altri, dividendo e contrapponendo ulteriormente i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Esso inoltre istituisce un'ulteriore graduatoria (la quinta, per l’esattezza) ad anno già iniziato e cambia così in corso d'opera le modalità di assegnazione delle supplenze, dando così nuovamente adito alla creazione di ricorsi e di contenzioso.
Il DL, infine, come emerso anche nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, sancisce col comma 1 dell’art. 1 la piena
discriminazione del personale precario della scuola nei confronti sia del personale in ruolo (prevedendo l’impossibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), sia dei docenti precari di
religione, cui sono riconosciuti gli scatti di anzianità che si vogliono negare al resto del personale docente. Così facendo, esso viola diritti riconosciuti dalla Costituzione; dalla giurisprudenza nazionale; da norme e sentenze europee.
Invece di assumere a tempo indeterminato le/i docenti che quotidianamente operano nella scuola, garantendo una migliore qualità
dell’istruzione e una continuità didattica per le studentesse e gli studenti, il Governo taglia miliardi di euro dalla Scuola Pubblica Statale scaricando sulle Regioni e sull'INPS i costi dei licenziamenti delle precarie e dei precari della scuola.
Il CPS nazionale stigmatizza questo comportamento come scellerato e irresponsabile: è evidente che sarebbero più utili non solo alle precarie e ai precari, ma alla scuola, al Paese stipendi corrisposti per il servizio effettivamente svolto nelle classi: così, si contribuirebbe al bisogno di istruzione e si alleggerirebbe il contributo degli ammortizzatori sociali, così si restituirebbe all’Italia un sistema di istruzione pubblica dignitoso.
Per questi motivi ribadiamo con forza le nostre richieste:
ritiro dei tagli di cui è oggetto la Scuola Pubblica Statale
assunzione a tempo indeterminato sui tutti i posti vacanti e
disponibili
aumento degli investimenti per la scuola pubblica e statale.
Coerentemente con le richieste precedentemente esposte, il CPS si fa promotore dei seguenti emendamenti al DL 134/09:
1) ART. 1
Al comma 1,
capoverso 14-bis dopo le parole consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo aggiungere le seguenti , fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamata in vigenza
dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009.»
L’emendamento vuole assicurare l’applicazione di questo articolo 53 ai docenti precari, che riconosce scatti biennali di anzianità. Attualmente è applicato solo agli insegnanti di religione non di ruolo.
Il Sottosegretario Pizza in Commissione Lavoro il 13 ottobre 2009 ha detto che
«il riconoscimento al personale docente non di ruolo della maturazione dell'anzianità sulla base di scatti biennali era prevista dall'articolo 53 della legge n. 312 del 1980. (…). è da ritenere invece abrogato l'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, in quanto, avendo l'articolo 526 disciplinato la materia, il medesimo articolo 53 si intende compreso nella disposizione dell'articolo 676 del testo unico, che dispone l'abrogazione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico. In particolare, segnala che per i docenti di religione le norme contenute nel comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 disciplinano il trattamento economico del personale non di ruolo di religione; tale norma è tuttora in vigore (…).
Da quanto esposto sopra si deduce che la disposizione contenuta nel DL 134/09 è:
a) contraria al principio costituzionale di uguaglianza;
b) contraria al principio comunitario di non discriminazione (direttiva 1999/70/CE)
c) contraria alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, emessa il 13 settembre 2007 (Causa C-307/05) la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;
d) contraria alla giurisprudenza nazionale: Tribunale di Tivoli, sentenza 11 marzo 2007, n. 2693; Tribunale di Roma, sentenza 9 luglio 2008, n. 12644, riconoscono la vigenza dell’articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980, e dunque anche ai
docenti con incarico annuale il diritto agli scatti biennali del 2,5% (ravvisando una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione).
2) ART. 1
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».
Questo articolo 53, comma 6 riconosce ai soli docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo. È evidente che tale progressione deve essere riconosciuta a tutti.
3) ART. 1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L’articolo 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
3) ART. 1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca sono adottate le misure necessarie ad assicurare la parità di trattamento dei docenti non di ruolo nell’applicazione dell’articolo 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono individuate le misure compensative a favore del personale non di ruolo atte a rimuovere le pregresse differenziazioni di trattamento economico con
i docenti di religione non di ruolo.
4) ART. 1
Al comma 1, sostituire le parole da : possono trasformarsi fino alla fine del periodo con le seguenti . A tutto il personale non di ruolo del comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, viene riconosciuto, al compimento del primo quadriennio di servizio, il conseguimento della seconda classe delle rispettive carriere stipendiali.»
5) ART. 1
Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo . L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è però utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.
6) ART. 1
Al comma 2, sostitutire le parole da per l’anno scolastico fino a collocato a riposo (fine del comma) con le seguenti:
In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale.
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