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[Azioni concrete] Istruzioni per il ricorso per la parità di trattamento con gli IRC

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Messaggio Da Brunello Arborio Dom Feb 22, 2009 2:56 pm

care amiche e cari amici,
siamo finalmente in grado di fornirvi le istruzioni operative per
avviare il ricorso di cui già sapete.
Al momento non abbiamo ancora definito l'elenco degli studi legali che
ci supporteranno a livello territoriale. E' possibile perciò far partire
immediatamente soltanto i ricorsi nella regione Lazio (foro competente
Tribunale di Roma). Gli interessati possono prendere contatto telefonico
direttamente con me per organizzare gli appuntamenti con lo studio
legale di Roma presso il quale dovranno presentarsi per consegnare la
documentazione e firmare la delega, tenendo presente che lo studio
riserva a questa attività il giovedì di ogni settimana dalle 15,00 alle
16,00.
Mi scuso con chi di voi risiede in regioni diverse ma non ho la
possibilità di operare una selezione per territori. In ogni caso le
istruzioni potranno essere utilizzate al momento in cui individueremo
gli altri studi legali che vi segnaleremo tempestivamente.
Raccomando la massima precisione nella documentazione.
Resto comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vito Meloni
Dipartimento nazionale scuola e formazione PRC

Per contattarmi potete telefonare (solo pomeriggio) dal lunedì al
venerdì ai seguenti numeri (non si possono pubblicare su un forum, li darò in privato)

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Modalità di presentazione del ricorso dei docenti precari per ottenere lo stesso trattamento economico degli incaricati annuali di religione cattolica

Chi può presentare ricorso
Per poter presentare ricorso è necessario che si sia concretizzato materialmente il danno dovuto al trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato agli insegnanti di religione non di ruolo. Pertanto, bisogna aver già maturato almeno due anni di servizio a tempo determinato, condizione per richiedere il riconoscimento di almeno uno scatto biennale. Per quanto riguarda la tipologia di contratto, occorre considerare che gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo sono assunti con “incarico annuale”. Per i precari di tutti gli altri insegnamenti, a partire dal 1995, questa tipologia di contratto è stata sostituita dal contratto a tempo determinato con tre possibili varianti: fino al 31 agosto, fino al termine delle lezioni e fino al termine dell'attività didattica. Non ci sono differenze rilevanti sul piano giuridico tra queste tre formulazioni, l'attribuzione dell'una o dell'altra dipende da necessità organizzative dell'amministrazione che non possono ricadere su chi le subisce. Riteniamo pertanto che il servizio prestato con una qualunque di queste tre forme contrattuali faccia insorgere il diritto rivendicato con il ricorso. Va detto, tuttavia, che, se non ci possono essere dubbi sulla corrispondenza tra l'incarico annuale e il contratto fino al 31 agosto, per i contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche non si può escludere che qualche giudice adotti una interpretazione più restrittiva.

Quali sono i benefici in caso di vittoria
L'applicazione del beneficio economico, da valutare caso per caso, può essere rivendicata limitatamente all'ultimo quinquennio, essendo prescritti i periodi precedenti. Ciò non vuol dire che periodi precedenti al quinquennio non producano effetti.
Facciamo un esempio.
Insegnante con contratto a tempo determinato dal 1° settembre 1998 senza interruzione, ricorso presentato il 1° marzo 2009.
Alle scadenze di inizio anno scolastico di ciascuno degli anni 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 sarebbero dovuti scattare gli aumenti biennali e l'inquadramento economico, alla data del ricorso, dovrebbe essere costituito dalla base stipendiale tabellare incrementata di cinque scatti. I benefici economici dei periodi antecedenti il 1° marzo 2004, limite del quinquennio antecedente il ricorso, sono prescritti, quindi per quel periodo non si avrebbe diritto agli arretrati. Gli effetti economici di quel periodo si trascinano però sugli anni successivi. Di conseguenza, in caso di successo della vertenza, si avrebbe diritto alla ricostruzione della “carriera economica” e cioè: agli arretrati dal 1° marzo 2004 (terzo scatto dal 1° marzo 2004 al 31 agosto 2006, quarto scatto dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2008, quinto scatto dal 1° settembre 2008 in poi) e all'inquadramento nella nuova posizione economica. In pratica, si tratta di individuare il punto in cui ci si colloca nella progressione economica “a gradini”, andando indietro di cinque anni, e da lì in avanti applicare i benefici che si sarebbero maturati.
Analoghe considerazioni valgono per chi, nel frattempo, è stato immesso in ruolo. In tali casi il beneficio consiste nell'inserimento nella progressione economica “a gradoni” al livello immediatamente inferiore rispetto al trattamento economico rivalutato con gli scatti maturati – il cosiddetto “maturato economico” – e l'attribuzione del differenziale tra i due trattamenti come assegno “ad personam” che verrà riassorbito al successivo scatto di gradone. Inoltre, il tempo di percorrenza del gradone viene rimodulato proporzionalmente. Questo meccanismo è generalmente più vantaggioso dell'inquadramento sulla base della valutazione del servizio pre-ruolo (quattro anni per intero e i rimanenti per i due terzi) al quale si ha diritto a seguito dell'immissione in ruolo.

Come si presenta il ricorso
Poiché la materia riguarda il rapporto di lavoro, il ricorso va presentato al giudice ordinario e il suo iter prevede che venga esperito obbligatoriamente il tentativo di conciliazione tra le parti. La controparte è rappresentata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, pertanto la sede del tribunale è quella del capoluogo di regione. Ne consegue che l'assistenza legale deve essere assicurata da legali che operano in quei territori ai quali va firmata la delega ad essere rappresentati in giudizio.

Costi e (eventuali) benefici
La spesa per il ricorso è, per scelta politica, di soli 50 € a titolo di rimborso spese. In caso di successo è previsto il pagamento ai legali di una parcella che tenga comunque conto dell'entità del beneficio ottenuto.
Se il giudizio, invece, dovesse risultare sfavorevole, le spese di giudizio eventualmente addebitate saranno sostenute dallo studio legale il quale, in sostanza, assume su di sé il rischio economico della vertenza.

Probabilità di vittoria
Il fatto che una docente di Roma abbia vinto una causa di questo tipo dimostra che la strada del ricorso è percorribile ma, è bene precisarlo, non costituisce orientamento giurisprudenziale. Il successo o meno dell'iniziativa legale dipende unicamente dalla valutazione di ciascuno dei giudici cui sarà affidata la decisione. Sotto questo profilo, un elemento positivo è rappresentato dal pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che, proprio sul tema della mancata attribuzione degli scatti di anzianità ai lavoratori a tempo determinato, ha già dichiarato illegittima la disparità di trattamento economico tra lavoratori stabili e precari, in base al divieto di discriminazione contemplato dal diritto comunitario.

Documentazione
Al momento della firma della delega allo studio legale è necessario fornire:
fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale
dichiarazione dello stato di servizio, possibilmente corredato dai relativi certificati;
elementi certi relativi alla retribuzione di ciascun periodo (buste paga, contratti, etc.);
quadro riassuntivo della documentazione.
Brunello Arborio
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